Decisione di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2011 che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2011) 8929] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/820/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate1, in particolare l’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,
La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da certe date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l’equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nell’Unione e conformi a detta direttiva.
Tuttavia, poiché i lavori per stabilire un’equivalenza nell’Unione per i tuberi-seme di patate di tutti i paesi terzi interessati non erano ancora stati conclusi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2011 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi ai quali non si applica un’equivalenza nell’Unione. Tale data è stata scelta poiché corrisponde alla fine del periodo di commercializzazione dei tuberi-seme di patate.
Poiché questi lavori non sono ancora stati conclusi e una nuova campagna di commercializzazione inizierà entro la fine del 2011, è necessario autorizzare gli Stati membri a prorogare la validità delle decisioni nazionali di equivalenza.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/56/CE, la data «31 marzo 2011» è sostituita dalla data «31 marzo 2014».
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione