Direttiva 2002/56/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializazione dei tuberi-seme di patate
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1), previa consultazione del Comitato economico e sociale,
La direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 19662, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate(3), ha subito diverse e sostanzioli modificazioni. A fini di razionalità e chiarezza occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.
La produzione di patate occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.
I risultati soddisfacenti della coltura di patate dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di tuberi-seme di patate adeguati.
Una maggiore produttività in materia di coltura di patate nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate, e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione, avuto riguardo, in particolare, al loro stato sanitario. A tal fine un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio(4).
Occorre stabilire per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e della Commissione economica delle Nazioni unite per l'Europa. Nel quadro del consolidamento del mercato interno, è opportuno che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione dei tuberi-seme all'interno della Comunità.
Per regola generale, i tuberi-seme devono poter essere commercializzati solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano stati ufficialmente esaminati e certificati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati. La scelta dei termini tecnici "tuberi-seme di base" e "tuberi-seme certificati" è basata sulla terminologia internazionale già esistente. A determinate condizioni, devono poter essere commercializzati tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base e tuberi-seme in natura.
Gli Stati membri possono suddividere le categorie di tuberi-seme di patate in più classi rispondenti a differenti condizioni. È opportuno prevedere che le classi comunitarie e i loro requisiti corrispondenti possano essere fissati con una procedura accelerata. A questo proposito, gli Stati membri dovrebbero decidere in quale misura applicare queste classi nella loro produzione interna.
Alla luce dei progressi registrati dalle moderne tecniche di moltiplicazione, è opportuno istituire una procedura comunitaria per l'adozione di norme specifiche da applicarsi alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate prodotti con tecniche che comportano la micropropagazione.
È opportuno non applicare le norme comunitarie ai tuberi-seme di patate per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione in paesi terzi.
Per migliorare, oltro il valore genetico e lo stato sanitario, la qualità esteriore dei tuberi-seme di patate nella Comuntià, devono essere previste tolleranze per quanto riguarda le impurità, taluni difetti e malattie dei tuberi-seme di patate.
Gli Stati membri possono essere autorizzati, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del loro territorio, ad adottare disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato I contro virus determinati che non esistano in queste regioni o che appaiano particolarmente nocivi alle colture nelle regioni medesime. Si è pertanto constatato che conviene estendere il campo d'applicazione di tale disposizione ad altri organismi nocivi diversi dai virus.
Per garantire l'individualità dei tuberi-seme di patate, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno. A questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione del consumatore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione.
Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate trattati chimicamente e dei tuberi-seme di patate adatti a coltivazione biologica, ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.
Delle deroghe dovranno essere ammesse a certe condizioni, e nel rispetto delle disposzioni dell'articolo 14 del trattato. È necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.
Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità dei tuberi-seme di patate, sia delle disposizioni intese a garantire l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.
I tuberi-seme rispondenti a tali condizioni non devono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie, e nel rispetto dell'articolo 30 del trattato al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze quanto alla presenza di malattie, organismi nocivi e vettori dei medesimi.
Occorre prevedere che i tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi possano essere commercializzati nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie dei tuberi-seme ufficialmente certificati nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.
In periodi nei quali l'approvvigionamento di tuberi-seme certificati delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente tuberi-seme di patate per i quali siano fissati requisiti ridotti, nonché tuberi-seme di patate appartenenti a varietà che non figurano né nel catalogo comune né nel catalogo nazionale delle varietà.
Al fine di garantire che i tuberi-seme di patate certificati negli Stati membri rispondano alle condizioni previste e per potere, in futuro, comparare questi tuberi-seme e quelli provenienti dai paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri prove comparative comunitarie per consentire un controllo annuale a posteriori dei tuberi-seme certificati delle diverse categorie. Gli Stati membri devono essere autorizzati a vietare, per tutte le varietà o talune di esse, la commercializzazione di tuberi-seme di patate provenienti da altri Stati membri, quando gli esami comparativi compiuti nel corso di più annate non abbiano dato risultati soddisfacenti.
È opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva.
Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione5.
La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato IV, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione dei tuberi-seme di patate all'intero della Comuntià.
Tale direttiva non si applica ai tuberi-seme di patate per i quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.
Art. 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «Commercializzazione» la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di tuberi-seme di patate a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso. Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di tuberi-seme di patate non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:
la fornitura di tuberi-seme di patate a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,
la fornitura di tuberi-seme di patate a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisicano titoli sui tuberi-seme di patate forniti a tali fini.
Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di tuberi-seme di patate in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di tuberi-seme a questo scopo purché essi non acquisiscano titoli sui tuberi-seme forniti né sul prodotto del raccolto. Il fornitore dei tuberi-seme di patate trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quale momento i tuberi-seme forniti. Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
b) «Tuberi-semi di base» i tuberi di patate
i) prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;
ii) previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;
iii) conformi alle condizioni minime degli allegati I e II per i tuberi-seme di base; e
iv) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni minime summenzionate.
c) «Tuberi-seme certificati» i tuberi di patate
i) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;
ii) previsti sopratutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
iii) conformi alle condizioni minime degli allegati I e II per i tuberi-seme certificati; e
iv) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni minime summenzionate.
d) «Disposizioni ufficiali» le disposizioni che sono adottate
i) da autorità di uno Stato o;
ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o
iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
a condizione che le persone indicate sub ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di detta disposizione.
Art. 3
1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzati tuberi-seme di patate soltanto se siano stati ufficialmente certificati come «tuberi-seme di base» o «tuberi-seme certificati» e rispondano alle condizioni minime degli allegati I e II. Essi prevedono che i tuberi-seme di patate che durante la commercializzazione non rispondono alle condizioni minime dell'allegato II possano essere sottoposti a cernita. I tuberi-seme non eliminati sono sottoposti a un nuovo esame ufficiale.
2. Gli Stati membri possono suddividere le categorie di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 2 in classi rispondenti a condizioni differenziate.
3.
Con le procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere determinati per i tuberi-seme di patate ufficialmente certificati:
classi comunitarie,
le condizioni applicabili a tali classi,
le denominazioni applicabili a tali classi.
Gli Stati membri possono prescrivere in quale misura applicano dette classi comunitarie nel quadro della certificazione della loro produzione.
4. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dalla presente direttiva, possono essere stabilite, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2:
deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva,
le condizioni applicabili ai tuberi-seme testé definiti,
le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme.
Art. 4
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base possano essere commercializzati.
Art. 5
Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce alle condizioni minime degli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.
Art. 6
1.
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori nel loro territorio a commercializzare:
a) piccoli quantitativi di tuberi-seme di patate a scopi scientifici o per lavori di selezione;
b) quantitativi adeguati di tuberi-seme di patate per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché i tuberi-seme siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.
Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.
2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
3. Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.
Art. 7
Gli Stati membri prescrivono che durante l'esame dei tuberi per la certificazione i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati.
Art. 8
1. Gli Stati membri possono richiedere la separazione dei tuberi-seme di patate prodotti nel proprio territorio dalle altre patate, durante la produzione, per ragioni fitosanitarie.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 può comprendere misure volte a:
separare la produzione dei tuberi-seme e delle altre patate,
separare la calibratura, il magazzinaggio, il trasporto e il trattamento dei tuberi-seme e delle altre patate.
Art. 9
Gli Stati membri prescrivono che non possono essere commercializzati tuberi-seme di patate trattati con sostanze inibenti la germogliazione.
Art. 10
1.
Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di patate possano essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 × 25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadra di 35 × 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5.
Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 25 mm. Le norme relative alla calibratura possono essere modificate nel loro insieme secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
2. Una partita non deve contenere più del 3 % in peso di tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 % in peso di tuberi con un calibro superiore a quello massimo indicato.
3. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i tuberi-seme di patate della produzione nazionale, limitare in modo più rigoroso lo scarto fra i calibri minimo e massimo dei tuberi di una partita.
Art. 11
1. Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di base e i tuberi-seme certificati possono essere commercializzati soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi o recipienti chiusi e muniti, conformemente agli articoli 12 e 13, di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Gli imballaggi devono essere nuovi; i recipienti devono essere puliti.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.