diritto.io

Decisione di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2011 che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/402/UE relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto [notificata con il numero C(2011) 9524] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/880/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare1, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii),

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l’adozione di misure d’emergenza da parte della Commissione quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari2 stabilisce norme generali in materia di igiene degli alimenti destinate agli operatori del settore alimentare. Tali norme comprendono requisiti di igiene al fine di garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nell’Unione, o a norme equivalenti.

Alcune partite di semi di fieno greco importate dall’Egitto sono state identificate essere all’origine della comparsa nell’Unione del batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC), sierotipo O104:H4. L’origine del focolaio è stata individuata nei semi di fieno greco provenienti dall’Egitto consumati come germogli.

La decisione di esecuzione 2011/402/UE della Commissione3 ha pertanto introdotto il divieto di immissione in libera pratica nell’Unione di determinati semi e legumi provenienti dall’Egitto classificati ai codici NC riportati nell’allegato di tale decisione. Tale divieto scade il 31 marzo 2012.

I legumi da granella secchi spezzati, le fave di soia frantumate o i semi e i frutti oleosi frantumati non sono tuttavia utilizzati per la germinazione. I legumi da granella secchi spezzati, le fave di soia frantumate o i semi e i frutti oleosi frantumati importati dall’Egitto non vanno più considerati un rischio per la sicurezza alimentare e la loro importazione nell’Unione può essere nuovamente autorizzata.

È pertanto opportuno modificare le misure d’emergenza di cui alla decisione di esecuzione 2011/402/UE in base a queste nuove informazioni.

È dunque opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2011/402/UE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione