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Decisione della Commissione del 31 gennaio 2012 relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (2012/56/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, in particolare l’articolo 271,

Il regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione2, ha modificato le soglie applicabili in materia di appalti pubblici previste dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi3.

Per ragioni di coerenza, occorre modificare di conseguenza le soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Poiché le soglie modificate dal regolamento (UE) n. 1251/2011 sono applicabili a partire dal 1o gennaio 2012, anche la presente decisione si applica a decorrere dalla stessa data. È pertanto necessario che la medesima entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La decisione 2010/78/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario4 non è più valida e deve pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I valori in euro delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici sono stabilite come segue:

5000000 EUR all’articolo 157, lettera b),

130000 EUR all’articolo 158, paragrafo 1, lettera a),

200000 EUR all’articolo 158, paragrafo 1, lettera b),

5000000 EUR all’articolo 158, paragrafo 1, lettera c).

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso