Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali1, in particolare l’articolo 69,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi2, in particolare l’articolo 78,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE3, in particolare l’articolo 68,
Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)4, il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «accordo»). L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.
Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE,
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La direttiva 2004/17/CE è così modificata:
1) il testo dell’articolo 16 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «387000 EUR» è sostituito da «400000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «4845000 EUR» è sostituito da «5000000 EUR»;
2) il testo dell’articolo 61 è così modificato:
a) al paragrafo 1, l’importo «387000 EUR» è sostituito da «400000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «387000 EUR» è sostituito da «400000 EUR».
Art. 2
La direttiva 2004/18/CE è così modificata:
1) il testo dell’articolo 7 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «125000 EUR» è sostituito da «130000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «193000 EUR» è sostituito da «200000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «4845000 EUR» è sostituito da «5000000 EUR»;
2) all’articolo 8, il primo comma è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «4845000 EUR» è sostituito da «5000000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «193000 EUR» è sostituito da «200000 EUR»;
3) all’articolo 56, l’importo «4845000 EUR» è sostituito da «5000000 EUR»;
4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «4845000 EUR» è sostituito da «5000000» EUR;
5) all’articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «125000 EUR» è sostituito da «130000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «193000 EUR» è sostituito da «200000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «193000 EUR» è sostituito da «200000 EUR».
Art. 3
Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
1) alla lettera a), l’importo «387000 EUR» è sostituito da «400000 EUR»;
2) alla lettera b), l’importo «4845000 EUR» è sostituito da «5000000 EUR».
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso