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Decisione di esecuzione della Commissione del 22 febbraio 2012 che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi della specie Triticum durum Desf., della varietà Marialva, che non soddisfano le prescrizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relative al tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.) [notificata con il numero C(2012) 1114] (2012/116/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali1, in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

In Portogallo, il quantitativo disponibile di sementi di grano duro (Triticum durum Desf.) della categoria «sementi certificate», di seconda riproduzione, della varietà Marialva, adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi alle prescrizioni della direttiva 66/402/CEE relative al tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.) è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.

La domanda di tali sementi non può essere soddisfatta con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le prescrizioni della direttiva 66/402/CEE.

Di conseguenza, occorre consentire al Portogallo di commercializzare sementi di tale varietà soggette a prescrizioni meno rigorose di quelle applicate alle sementi certificate, di seconda riproduzione, fino al 29 febbraio 2012 e fino a un quantitativo massimo di 130 tonnellate.

Occorre inoltre permettere ad altri Stati membri, in grado di approvvigionare il Portogallo di sementi della suddetta varietà raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo, di commercializzare tali sementi.

È opportuno che il Portogallo svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato a norma della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest’ultima.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1.

È opportuno consentire la commercializzazione nell’Unione di sementi di grano duro (Triticum durum Desf.) della categoria «sementi certificate», di seconda riproduzione, della varietà Marialva, che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 2, lettera A, dell’allegato II, della direttiva 66/402/CEE, relative al tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.).

Tuttavia, il tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.) consentito nelle sementi di grano duro (Triticum durum Desf.) specificate al primo comma è di 45 semi in un campione del peso riportato nella colonna 4 dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE.

Tale autorizzazione è concessa per un quantitativo massimo totale di 130 tonnellate e per un periodo che termina il 29 febbraio 2012.

2. Oltre a soddisfare le prescrizioni relative all’etichettatura della direttiva 66/402/CEE, l’etichetta ufficiale deve indicare che le sementi non sono conformi alle prescrizioni di cui al punto 2, lettera A, dell’allegato II di tale direttiva relative al tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.).

Art. 2

1. Ogni fornitore di sementi che intenda commercializzare le sementi di cui all’articolo 1, chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o nel quale importa. Nella domanda, il fornitore specifica il quantitativo di sementi che intende commercializzare.

2.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, come previsto all’articolo 1, salvo qualora:

  1. a) esistano dubbi fondati sulla capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione;

  2. b) considerate le informazioni di cui all’articolo 3, terzo comma, fornite dallo Stato membro coordinatore, il rilascio dell’autorizzazione comporti il superamento del quantitativo massimo totale di sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Per quanto riguarda la lettera b), qualora il quantitativo massimo totale consenta l’autorizzazione soltanto di parte della quantità specificata nella domanda, lo Stato membro interessato può autorizzare il fornitore a commercializzare tale quantità inferiore.

Art. 3

Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.

Il Portogallo funge da Stato membro coordinatore per garantire che il quantitativo di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell’Unione a norma della presente decisione non sia superiore al quantitativo massimo totale di sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Lo Stato membro che riceve una domanda a norma dell’articolo 2 comunica immediatamente allo Stato coordinatore il quantitativo oggetto dalla domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente a tale Stato membro se l’autorizzazione possa determinare il superamento del quantitativo massimo.

Art. 4

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione