DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (66/402/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento Europeo (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale,
Considerando che la produzione di cereali occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;
Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di cereali dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di cereali a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di cereali sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;
Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di cereali nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;
Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;
Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà mediante un controllo ufficiale;
Considerando che sistemi siffatti esistono già sul piano internazionale; che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha raccomandato norme minimali per la certificazione delle sementi di granturco nei paesi europei e mediterranei; che, inoltre, l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico ha stabilito un sistema di certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinale al commercio internazionale;
Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi predetti;
Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;
Considerando che, per regola generale, le sementi di cereali devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;
Considerando che occorre escludere le sementi di cereali non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie data la loro scarsa importanza economica; che non dev'essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;
Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi quando sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi;
Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di cereali nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica, la facoltà germinativa e lo stato sanitario;
Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del (1)GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1760/64. controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione;
Considerando che taluni Stati membri hanno bisogno, per particolari destinazioni, di miscugli di sementi di cereali di varie specie; che, per tener conto di tali esigenze, gli Stati membri devono essere autorizzati ad ammettere detti miscugli a determinate condizioni;
Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;
Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze per organismi nocivi;
Considerando che occorre che in un primo tempo, fino alla elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;
Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;
Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di cereali raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;
Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;
Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di «sementi certificate»;
Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di cereali all'interno della Comunità.
Art. 1 bis
Ai fini della presente direttiva, per «commercializzazione» s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.
Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:
la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.
Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.
Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.
Art. 2
1.
Ai sensi della presente direttiva s'intende per
A. Cereali: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, escluse le piante ornamentali:
Avena nuda L. Avena nuda Avena sativa L. (compresa Avena byzantina K. Koch) Avena comune e avena bizantina Avena strigosa Schreb. Avena forestiera Hordeum vulgare L. Orzo Oryza sativa L. Riso Phalaris canariensis L. Scagliola Secale cereale L. Segale Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorgo Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Erba sudanese xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale Triticum aestivum L. subsp. aestivum Frumento Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Frumento duro Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. Spelta Zea mais L. (Partim) Granturco, escluso il popcorn ed il granturco dolce Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor e Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.
B. Varietà, ibridi e linee «inbred» di granturco e Sorghum spp.:
a) Varietà a impollinazione libera: varietà sufficientemente omogenea e stabile.
b) Linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti.
c) Ibrido semplice: prima generazione di un incrocio fra due linee «inbred», definito dal costitutore.
d) Ibrido doppio: prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore.
e) Ibrido a tre vie: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» e un ibrido semplice, definito dal costitutore.
f) Ibrido «Top Cross»: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.
g) Ibrido intervarietale: prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.
C. Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi;
a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,
b) previste per la produzione di sementi sia della categoria «sementi certificate», sia delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione»,
c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
C bis. Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione)
a) destinate alla produzione di ibridi;
b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 4, soddisfano le condizioni fissate agli allegati I e II per le sementi di base e
c) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
D. Sementi di base (granturco) Sorghum spp.
1. di varietà a impollinazione libera: le sementi
a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,
b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» di questa varietà, di ibridi «Top Gross» o di ibridi intervarietali,
c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2. di linee «inbred»: sementi
a) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
b) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).
3. gli ibridi semplici: le sementi
a) previste per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross»,
b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
c) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
E. Sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione): le sementi
a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;
b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,
c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1 b) e paragrafo 2, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate, e
d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
F. Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi
a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base;
b) previste sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» sia per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di prima riproduzione, e
d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
G. Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comune diversi dagli ibridi): le sementi;
a) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base;
b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di seconda riproduzione, e
d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
H. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate
a) da autorità di uno Stato, o
b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o
c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.
1 bis. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, punto A sono adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 21.
1 ter. Le modifiche da apportare al paragrafo 1 lettere C, C bis, E, F e G, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale nel campo d'applicazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
1 quater. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21. Le definizioni di cui al paragrafo 1, lettera B, sono adottate di conseguenza, secondo la stessa procedura.
1 sexies.
Secondo la procedura prevista dall'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati fino al 30 giugno 1987 ad ammettere la commercializzazione di semenù di determinate varietà di segale, destinate essenzialmente ad uso foraggero, che non soddisfino ai requisiti:
stabiliti nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa
1 sexto.
2.
Gli Stati membri possono
a) comprendere nella categoria delle sementi di base più generazioni e suddividere questa categoria per generazioni,
b) prevedere che gli esami ufficiali della facoltà germinativa e della purezza specifica non siano effettuati su tutti i lotti per la certificazione, salvo ogniqualvolta sussista un dubbio circa il rispetto delle condizioni dell'allegato II.
c) durante un periodo transitorio di non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punti E, F e G, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema ivi vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi di base certificate secondo i principi della presente direttiva; tale disposizione è applicabile per analogia alle sementi certificate di prima riproduzione di cui al paragrafo 1, punto G.
d) essere autorizzati, a richiesta, secondo la procedura di cui all'articolo 21, a certificare ufficialmente fino al 30 giugno 1989 al più tardi sementi di specie autogame delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» oppure «sementi certificate di seconda riproduzione»
quando, invece dell'ispezione ufficiale in campo di cui all'allegato I, si è proceduto ad una ispezione in campo controllata ufficialmente mediante sondaggi su almeno il 20 % delle colture di ciascuna specie;
a condizione che oltre alle sementi di base, almeno le sementi pre- base di due generazioni precedenti immediatamente tale categoria siano risultate conformi, all'atto di un esame ufficiale effettuato nello Stato membro di cui trattasi, ai requisiti previsti agli allegati I e II per le sementi di base per quanto riguarda l'identità e la purezza varietali.
3. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto C, lettera d), punto C bis, lettera c), punto D.1, lettera d), punto D.2, lettera b), punto D.3, lettera c), punto E, lettera d), punto F, lettera d) e punto G, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
A. Ispezione in campo
a) L’ispettore:
i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;
ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di un giuramento o la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;
d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all’identità e alla purezza varietale;
e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
B. Controlli delle sementi
a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).
b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.
c) I laboratori sono:
i) indipendenti o
ii) appartenenti a una società sementiera.
Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi.
d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.
e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.
f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
4. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, secondo la procedura di cui all'articolo 21.
Art. 3
1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di cereali ufficialmente certificate come «sementi di base», «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».
2. Gli Stati membri stabiliscono il contenuto massimo di umidità delle sementi di base e delle sementi certificate di ogni tipo per la certificazione .
3. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.
Art. 3 bis
In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:
le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e
le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.
Art. 4
1.
Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:
a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;
b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi , la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base»o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.
Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.
4. Gli Stati membri che fanno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.
Art. 4 bis
1.
In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel loro territorio a commercializzare:
a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione,
b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.
Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure apropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.
2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di tali autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.
3. Le autorizzazioni concesse, prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.
Art. 5
Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.
Art. 5 bis
Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di avena, orzo, riso e frumento alle sementi certificate di prima riproduzione.
Art. 6
1. Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.
Art. 7
1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e durante l’esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 19 è eseguito ufficialmente.
1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);
b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
c) i campionatori sono:
i) persone fisiche indipendenti,
ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi, o
iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la moltiplicazione, la coltura o il commercio di sementi.
Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;
d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;
f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
1 ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
2. Per l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.