Decisione 2012/166/PESC del Consiglio del 23 marzo 2012 a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.
La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulle armi chimiche («CWC») e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell'ambito della strategia dell'UE, l'Unione si è impegnata ad operare per l'adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC. Gli obiettivi della strategia dell'UE sono complementari a quelli perseguiti dall'OPCW, nel contesto della responsabilità di quest'ultima per l'attuazione della CWC.
Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/797/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa1 e, dopo la sua scadenza, l'azione comune 2005/913/PESC2, che a sua volta è stata seguita dall’azione comune 2007/185/PESC3. L'azione comune 2007/185/PESC è stata seguita dalla decisione 2009/569/PESC4, la quale ha cessato di produrre effetti il 3 dicembre 2011.
L'Unione deve continuare a fornire siffatta assistenza intensiva e mirata all'OPCW nel contesto dell'attuazione pratica del capitolo III della strategia dell'UE. Si rendono necessarie ulteriori attività che promuovano la piena attuazione della CWC, come anche attività che migliorino la preparazione degli Stati parte della CWC («Stati parte») a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche tossiche, la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche e la capacità dell'OPCW di adattarsi agli sviluppi nel settore scientifico e tecnologico. Le misure connesse con l'universalizzazione della CWC dovrebbero continuare ad essere adattate e mirate al numero in diminuzione di Stati che non aderiscono alla CWC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di dare applicazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE, l'Unione sostiene le attività svolte dall'OPCW, con i seguenti obiettivi:
potenziare le capacità degli Stati parte nell’ottemperare agli obblighi previsti dalla CWC,
migliorare la preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche tossiche,
rafforzare la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche,
sostenere la capacità dell'OPCW di adattarsi agli sviluppi nel settore scientifico e tecnologico,
promuovere l’universalità incoraggiando gli Stati non parte ad aderire alla CWC.
2. In detto contesto, le attività svolte per i progetti dell’OPCW a cui l'Unione fornisce sostegno, che sono conformi alle misure previste dalla strategia dell’UE, sono le seguenti:
Progetto I: Attuazione a livello nazionale, verifica e universalità Attività:
Visite bilaterali di assistenza tecnica
Corsi di formazione per gli operatori doganali sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della CWC
Sovvenzioni alle autorità nazionali
Strumento di eLearning per le autorità nazionali/i soggetti interessati associati
Sensibilizzazione degli Stati non parte della CWC
Esercitazioni relative alle indagini sull'uso presunto
Progetto II: Cooperazione internazionale Attività:
Corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche
Sensibilizzazione dell'industria — CWC e Workshop sulla sicurezza dei processi chimici
Progetto III: Visite di rappresentanti del consiglio esecutivo dell'OPCW e di osservatori ad impianti di distruzione delle armi chimiche (CWDF) Attività:
Visite a CWDF
Progetto IV: Scienza e tecnologia Attività:
Riunioni del gruppo di lavoro del comitato scientifico consultivo
Cofinanziamento di un Workshop internazionale di scienza e tecnologia OPCW — Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC)
Progetto V: Preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche Attività:
Workshop regionali — Articolo X della CWC e questioni di cooperazione regionale nel settore dell’assistenza e della risposta di emergenza
Modulo comprendente esercizi di simulazione ed esercitazione pratica
L'OPCW quale piattaforma per rafforzare la sicurezza negli impianti chimici
Progetto VI: Programma per l’Africa Attività:
Visite bilaterali di assistenza tecnica
Corsi di formazione per gli operatori doganali sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della CWC
Sensibilizzazione dell'industria — CWC e Workshop sulla sicurezza dei processi chimici
Corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche
Workshop regionali — Articolo X della CWC e questioni di cooperazione regionale nel settore dell’assistenza e della risposta di emergenza
Progetto regionale di costruzione di capacità a lungo termine nel settore dell'assistenza e della protezione
In allegato figura una descrizione particolareggiata delle summenzionate attività svolte dall'OPCW a cui l'Unione fornisce sostegno.
Art. 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. All'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, provvede il segretariato tecnico dell'OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge i suoi compiti sotto la responsabilità e il controllo dell'AR. A tal fine l'AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2140000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato tecnico. L'accordo prevede che il segretariato tecnico garantisca al contributo dell'Unione una visibilità commisurata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile successivamente al 23 marzo 2012. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.
Art. 4
L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato tecnico. Su tali rapporti dell'AR si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012 Per il Consiglio La presidente C. Ashton