Decisione del Consiglio del 24 aprile 2012 relativa alla conclusione da parte dell’Unione europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma (2012/283/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Dopo numerose tornate di negoziati, il 14 luglio 2011 i capi delegazione del gruppo internazionale di studio sulla gomma («il gruppo») hanno concordato il testo delle modifiche dello statuto e del regolamento interno del gruppo.
L’Unione è membro del gruppo.
Gli Stati membri dell’Unione che erano membri del gruppo hanno presentato formali notifiche di recesso e hanno receduto dal gruppo a decorrere dal 1o luglio 2011.
L’adozione dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo è indispensabile al fine di confermare la nuova sede del gruppo e di stabilire disposizioni esplicite in merito allo status dell’Unione in seno al gruppo, nonché allo scopo di ridefinire la struttura organizzativa, i contributi al bilancio e le procedure decisionali.
La firma, a nome dell’Unione, dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo è stata autorizzata con decisione 2011/664/UE del Consiglio1, che ha altresì disposto la loro applicazione su base provvisoria, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie alla loro conclusione.
È opportuno approvare lo statuto e il regolamento interno modificati del gruppo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Lo statuto e il regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma («il gruppo») sono approvati a nome dell’Unione.
I testi dello statuto e del regolamento interno modificati sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea2.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a confermare per iscritto al segretario generale del gruppo l’accordo dell’Unione a essere vincolata dallo statuto e dal regolamento interno modificati.
Art. 3
Nelle riunioni dei capi delegazione del gruppo l’Unione è rappresentata dai rappresentanti della Commissione come stabilito all’articolo IX dello statuto modificato.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni dei capi delegazione come parte della delegazione dell’Unione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2012 Per il Consiglio Il presidente N. Wammen