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Decisione di esecuzione della Commissione del 2 maggio 2012 recante modifica della decisione 2011/207/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo [notificata con il numero C(2012) 2800] (2012/246/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca1, in particolare l’articolo 95,

Nel 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. L’ICCAT ha modificato tale piano pluriennale di ricostituzione nella riunione annuale del 2008. Il piano modificato è stato recepito nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo2. Tale piano è stato ulteriormente modificato e approvato nella riunione annuale dell’ICCAT del 2010 mediante la raccomandazione ICCAT 10-043.

Per garantire l’efficace attuazione del piano pluriennale di ricostituzione modificato, la decisione 2009/296/CE della Commissione4 ha istituito un programma specifico di controllo e ispezione per un periodo di due anni, dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2011.

Il programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, quale stabilito dalla decisione n. 2011/207/UE della Commissione5 è stato adottato allo scopo di garantire la prosecuzione del programma di cui alla decisione 2009/296/CE e l’attuazione immediata di alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 10-04, in particolare quelle relative alla preventiva presentazione dei necessari piani di pesca e di controllo. La decisione 2011/207/UE copre il periodo dal 15 marzo 2011 al 15 marzo 2014.

Alla luce delle discussioni svoltesi nella riunione annuale dell’ICCAT nel 2011 e al fine di attuare pienamente le disposizioni richieste dall’ICCAT, è opportuno attuare i requisiti in materia di campionamento e di operazioni pilota definiti al paragrafo 87 della raccomandazione ICCAT 10-04 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

È altresì opportuno aggiornare e correggere alcuni riferimenti obsoleti o erronei presenti nella decisione 2011/207/UE.

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2011/207/UE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2011/207/UE è così modificata:

  1. 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 marzo 2011, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo»;

  2. 2) all’articolo 3, il punto 2 è sostituito dal testo seguente: «2) tutte le catture, gli sbarchi, i trasferimenti, i trasbordi e le operazioni di ingabbiamento, compresi i programmi di campionamento e gli studi pilota;»

  3. 3) all’articolo 4 vengono aggiunti i seguenti punti 9 e 10: «9) la realizzazione di studi pilota sul modo migliore di valutare il numero e il peso del tonno rosso nel punto di cattura; 10) l’attuazione di programmi di campionamento e/o di programmi alternativi al momento dell’ingabbiamento al fine di migliorare il conteggio e le stime del peso del pesce messo in gabbia.»;

  4. 4) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Uno Stato membro che intenda esercitare sorveglianza e ispezionare navi da pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e all’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).»;

  5. 5) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Informazioni sulle infrazioni Gli Stati membri i cui funzionari constatino eventuali infrazioni mentre svolgono un’ispezione delle attività elencate all’articolo 3, comunicano senza indugio al paese terzo e alla Commissione la data dell’ispezione e i dettagli dell’infrazione.»;

  6. 6) all’articolo 14, i termini «l’Agenzia europea di controllo della pesca (ACCP)» sono sostituiti dai termini «l’EFCA»;

  7. 7) l’articolo 15 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, i termini «l’ACCP» sono sostituiti dai termini «l’EFCA»;

    2. b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «3. La relazione contiene le seguenti informazioni, in conformità alla tabella riportata all’allegato IV:»;

  8. 8) gli allegati I e II sono sostituiti dall’allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2012 Per la Commissione Maria Damanaki Membro della Commissione