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Decisione di esecuzione della Commissione del 2 maggio 2012 relativa all’inclusione delle varietà di viti nell’appendice IV del protocollo sull’etichettatura del vino di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo CE-USA sul commercio del vino (2012/275/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino1, in particolare l’articolo 3,

Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto che l’appendice IV del protocollo sull’etichettatura del vino2 di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, sia modificata al fine di includere le varietà di vite che sono state notificate dagli Stati Uniti alla Commissione il 27 ottobre 2011. La richiesta è stata formulata in conformità al punto 3.6, lettera b), del succitato protocollo.

La notifica si riferisce alla norma finale adottata dall’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau e pubblicata nel Federal Register del 27 ottobre 20113, che modifica i regolamenti dell’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau con l’aggiunta nell’elenco di alcune nuove denominazioni di varietà di vite riconosciute per la designazione dei vini statunitensi.

La Commissione ha comunicato agli Stati Uniti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica, che le varietà di vite «Montepulciano» e «Blaufränkisch» possono attualmente essere utilizzate solo per i vini provenienti da determinati Stati membri, a norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione4.

Pertanto è opportuno che la Commissione confermi che l’Unione accetta le proposte di modifica dell’appendice IV del protocollo sull’etichettatura del vino, salvo per quanto riguarda le varietà di vite «Montepulciano» e «Blaufränkisch».

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha presentato un parere entro i limiti di tempo stabiliti dal suo presidente,

DECIDE:

Art. 1

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, la Commissione conferma che l’Unione accetta le proposte di modifica dell’appendice IV del protocollo sull’etichettatura del vino, salvo per quanto riguarda le varietà di vite «Montepulciano» e «Blaufränkisch».

Il testo modificato dell’appendice IV, come accettato dall’Unione, figura nell’allegato.

Art. 2

Il direttore generale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale è autorizzato a trasmettere la risposta scritta agli Stati Uniti d’America.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso