DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2012 relativa alla conclusione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l’Unione europea (2012/373/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Nel maggio 2003, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea», che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante l'elaborazione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su detto piano d’azione sono state adottate nell’ottobre 20031 e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l’11 luglio 20052.
Conformemente alla decisione 2011/475/UE del Consiglio3, l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l’Unione europea («l’accordo») è stato firmato il 27 luglio 2011, con riserva della sua conclusione.
È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l’Unione europea («l'accordo») è approvato a nome dell'Unione europea. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 31 dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall'accordo4.
Art. 3
Nel comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 19 dell’accordo, l’Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione in quanto membri della delegazione dell’Unione.
Art. 4
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo, a norma dell’articolo 26 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità5, ad approvare le modifiche a nome dell’Unione.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2012 Per il Consiglio La presidente M. GJERSKOV