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Decisione di esecuzione della Commissione del 16 maggio 2012 recante modifica della decisione 2008/589/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico (2012/262/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare l’articolo 95,

La decisione 2008/589/CE della Commissione2 ha istituito un programma specifico di controllo e ispezione applicabile per un periodo di quattro anni al fine di garantire l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio3 per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano tali stock.

Da un recente parere del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) risulta che una parte significativa delle attività di pesca del salmone praticate nel Mar Baltico potrebbe non essere stata dichiarata correttamente; questo potrebbe comportare gravi conseguenze negative sullo stato di tale stock.

Il programma specifico di controllo e ispezione è necessario per organizzare la cooperazione operativa tra gli Stati membri interessati e permettere all’Agenzia europea di controllo della pesca di predisporre piani di impiego congiunto in conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio4.

Al fine di continuare a garantire l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007, è opportuno prorogare il programma specifico di controllo e ispezione per un periodo di un anno.

La Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock5. In attesa dell’entrata in vigore di detto regolamento, è opportuno affrontare la questione delle possibili dichiarazioni erronee segnalate dal CIEM.

Per affrontare la questione delle possibili dichiarazioni erronee nelle attività di pesca che sfruttano gli stock di salmone del Mar Baltico, è opportuno includere tali stock nel programma specifico di controllo ed ispezione.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/589/CE.

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2008/589/CE è modificata come segue:

  1. 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2008/589/CE della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo agli stock di salmone e di merluzzo bianco del Mar Baltico»;

  2. 2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione inteso a garantire: a) l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007 per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock; e b) il controllo e l’ispezione armonizzati delle attività di pesca che sfruttano gli stock di salmone del Mar Baltico.»;

  3. 3) L’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Campo di applicazione 1. Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda il controllo e l’ispezione: a) delle attività di pesca esercitate dai pescherecci di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007 e dai pescherecci di qualunque lunghezza che praticano la pesca del salmone; b) di tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite. 2. Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica per cinque anni.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso