Decisione di esecuzione della Commissione del 21 maggio 2012 recante modifica della decisione 2008/620/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda (2012/264/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare l’articolo 95,
La decisione 2008/620/CE della Commissione2 ha istituito un programma specifico di controllo ed ispezione applicabile per un periodo di quattro anni al fine di garantire l’attuazione armonizzata delle misure previste dal regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio3 per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque a ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda.
Il programma specifico di controllo e ispezione è necessario per organizzare la cooperazione operativa tra gli Stati membri interessati e permettere all’Agenzia europea di controllo della pesca di organizzare i piani di impiego congiunto in conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio4.
Al fine di continuare a garantire l’attuazione armonizzata delle misure stabilite per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco, il programma specifico di controllo ed ispezione deve essere esteso per un periodo di un anno.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/620/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 2 della decisione 2008/620/CE, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il programma specifico di controllo e ispezione di cui all’articolo 1 si applica per un periodo di cinque anni alle seguenti attività:»
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso