Decisione di esecuzione della Commissione del 21 maggio 2012 che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi [notificata con il numero C(2012) 3179] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/277/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
Conformemente alla direttiva 1999/2/CE i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dall’Unione europea.
Un elenco degli impianti riconosciuti nei paesi terzi è stato stabilito dalla decisione 2002/840/CE della Commissione2.
Le autorità thailandesi hanno informato la Commissione che la denominazione di uno degli impianti di irradiazione riconosciuti situato in Thailandia è stata modificata.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2002/840/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione 2002/840/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione