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Decisione del Consiglio del 12 giugno 2012 relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (2012/306/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

Il 22 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1446/2007, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico1 («accordo»). Ad esso era accluso un protocollo che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo2. Gli effetti di tale protocollo sono cessati il 31 dicembre 2011.

L’Unione ha negoziato con il Mozambico un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico («protocollo»), che conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Mozambico in materia di pesca.

In seguito a detti negoziati, il protocollo è stato siglato il 2 giugno 2011.

In conformità della decisione 2012/91/UE del Consiglio3, il protocollo è stato firmato ed è provvisoriamente applicato.

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico4 è approvato a nome dell’Unione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 16 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal medesimo5.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2012 Per il Consiglio La presidente M. Gjerskov