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Decisione del Consiglio del 25 giugno 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (2012/364/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 114, paragrafo 1, e l’articolo 207, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

Occorre integrare nell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro2.

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti3.

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti4.

La decisione n. 768/2008/CE stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento per la futura normativa sull’armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti e costituisce un testo di riferimento per la normativa esistente.

Il regolamento (CE) n. 764/2008 abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d’informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all’interno della Comunità5, che è integrata nell’accordo SEE. Occorre pertanto modificare l’accordo SEE per tener conto del regolamento (CE) n. 764/2008.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti6, che è integrato nell’accordo SEE. Occorre pertanto modificare l’accordo SEE per tener conto del regolamento (CE) n. 765/2008.

La decisione n. 768/2008/CE abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica7, che è integrata nell’accordo SEE. Occorre pertanto modificare l’accordo SEE per tener conto della decisione n. 768/2008/CE.

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE.

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla proposta modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012 Per il Consiglio La presidente C. Ashton