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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2012 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro (2012/653/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/20071, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro2 («accordo»). Ad esso era allegato un protocollo che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo3 («protocollo vigente»). Il protocollo vigente scade il 31 dicembre 2012.

L’Unione ha negoziato con il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia un nuovo protocollo dell’accordo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria («protocollo»).

In seguito a tali negoziati, il 3 febbraio 2012 è stato siglato il nuovo protocollo.

Al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione, l’articolo 12 del protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2013.

È opportuno firmare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro («protocollo»), è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Art. 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012 Per il Consiglio Il presidente S. ALETRARIS