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Decisione 2012/423/PESC del Consiglio del 23 luglio 2012 a sostegno della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa ("ADM"), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione europea sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

L'Unione sta attivamente attuando tale strategia e ponendo in essere le misure elencate nei capitoli II e III, ad esempio liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti volti a rafforzare un sistema multilaterale di non proliferazione e misure multilaterali volte a rafforzare la fiducia. Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici ("codice" o "ICOC") è parte integrante di tale sistema. Esso ha lo scopo di prevenire e contrastare la proliferazione dei sistemi di missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa e delle tecnologie correlate.

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC1 sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tale posizione comune invita, fra l'altro, a promuovere l'adesione al codice da parte del maggior numero possibile di paesi, soprattutto quelli in possesso di missili balistici, nonché a sviluppare ulteriormente e attuare il codice, specialmente le misure volte a rafforzare la fiducia e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite.

L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato delle conclusioni e un documento intitolato "Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori", che afferma che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori continua a costituire una delle maggiori sfide in materia di sicurezza e la politica di non proliferazione costituisce un aspetto essenziale della politica estera e di sicurezza comune. Alla luce dei progressi compiuti e degli sforzi in corso per l'attuazione delle "nuove linee d'azione", nel dicembre 2010 il Consiglio ha convenuto di prorogare il relativo periodo di attuazione fino alla fine del 2012.

Il 18 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/974/PESC2 a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tale decisione ha consentito di promuovere con successo l'universalità del codice e il rispetto dei suoi principi. È una priorità dell'Unione proseguire il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di promuovere ulteriormente l'universalità del codice, la sua migliore attuazione e il suo rafforzamento. La presente decisione di prosecuzione dovrebbe contribuire a tale processo.

Al di là dell'ICOC, la continua proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare ADM è fonte di crescente preoccupazione per la comunità internazionale, in particolare i programmi missilistici in corso in Medio Oriente, Asia nordorientale e Asia meridionale, compresi l'Iran e la Repubblica popolare democratica di Corea.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha sottolineato nella risoluzione 1540 (2004), e ribadito nella risoluzione 1977 (2011), che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e ha imposto agli Stati, tra l'altro, di astenersi dall'appoggiare in alcun modo soggetti non statali nello sviluppo, acquisizione, fabbricazione, possesso, trasporto, trasferimento o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche e dei relativi vettori. La minaccia rappresentata dalle armi nucleari, chimiche e biologiche e dai relativi vettori per la pace e la sicurezza internazionali è stata ribadita nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1887 (2009) relativa alla non proliferazione nucleare e al disarmo nucleare. Inoltre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso nella risoluzione 1929 (2010), basata tra l'altro sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza precedentemente menzionate, che l'Iran non dovrebbe intraprendere alcuna attività connessa ai missili balistici in grado di trasportare armi nucleari, ivi compresi i lanci che ricorrono alla tecnologia dei missili balistici, e che gli Stati dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire il trasferimento di tecnologia o l'assistenza tecnica all'Iran in relazione a tali attività. Tale decisione dovrebbe servire, più in generale, a sostenere una serie di attività volte a combattere la proliferazione dei missili balistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Al fine di assicurare l'attuazione costante e pratica di alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione:

  1. a) sostiene le attività a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici, in particolare allo scopo di:

    promuovere l'universalità del codice e, in particolare, l'adesione al codice da parte di tutti gli Stati in possesso di missili balistici;

    sostenere l'attuazione del codice;

    rafforzare la visibilità del codice, in particolare in occasione del decimo anniversario della sua firma;

  2. b) più in generale, sostiene una serie di attività per combattere la proliferazione dei missili balistici, volte in particolare a sensibilizzare in merito a tale minaccia, ad accelerare gli sforzi per aumentare l'efficacia degli strumenti multilaterali, a creare sostegno a favore delle iniziative dirette ad affrontare tali problematiche specifiche e ad aiutare i paesi interessati a rafforzare a livello nazionale i relativi regimi di controllo delle esportazioni.

2. In questo contesto, i progetti che devono essere sostenuti dall'Unione contemplano le seguenti attività specifiche:

  1. a) attività a sostegno del codice:

    preparazione e pubblicazione di un "pacchetto di benvenuto" per attività di sensibilizzazione rivolte agli Stati non firmatari, che ricordino anche gli obblighi degli Stati firmatari;

    organizzazione di eventi collaterali di sensibilizzazione a Vienna, a margine della riunione annuale dell'ICOC degli Stati firmatari;

    organizzazione di eventi collaterali di sensibilizzazione a sostegno dell'ICOC a margine del primo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU;

    organizzazione fino a un massimo di tre seminari regionali di sensibilizzazione basati sulle priorità dell'Unione (eventualmente in Asia, paesi del Golfo e America Latina);

    incoraggiamento dei rappresentanti degli Stati firmatari e non firmatari dei paesi in via di sviluppo a partecipare alle riunioni annuali dell'ICOC e ai seminari di sensibilizzazione;

    organizzazione di sessioni di sensibilizzazione per gli Stati che hanno aderito all'ICOC recentemente per aiutarli ad adempiere ai propri obblighi, anche a margine della riunione annuale dell'ICOC a Vienna;

    sostegno del coordinamento delle attività di promozione dell'ICOC con le attività del comitato ONU 1540, anche finanziando la partecipazione di esperti dell'ICOC alle visite effettuate nei paesi dal comitato 1540;

    sostegno del meccanismo sicuro di informazione e comunicazione basato su internet (e-ICC) dell'ICOC, anche attraverso il miglioramento tecnico del sito web;

    fornitura di sostegno finanziario alle attività volte a celebrare il decimo anniversario dell'ICOC.

  2. b) Attività a sostegno della non proliferazione dei missili balistici in generale:

    organizzazione fino a un massimo di quattro seminari volti a sensibilizzare sulla proliferazione dei missili balistici a margine dei consessi multilaterali, eventualmente connessi con gli eventi di sensibilizzazione dell'ICOC di cui alla lettera a), come un seminario a margine dell'UNGA, della conferenza sul disarmo o dei comitati preparatori del trattato di non proliferazione;

    organizzazione fino a un massimo di tre seminari regionali per sensibilizzare sulla proliferazione dei missili balistici e incoraggiare discussioni sulle prospettive per affrontare meglio la minaccia della proliferazione dei missili balistici a livello regionale, eventualmente in connessione con altre attività di sensibilizzazione dell'Unione sull'ICOC; in associazione con gli Stati interessati, i seminari potrebbero svolgersi in Asia, nella regione del Golfo e in America Latina;

    produzione di tre documenti di riflessione su nuove eventuali misure multilaterali per prevenire la minaccia della proliferazione dei missili e promuovere gli sforzi di disarmo nel settore dei missili balistici, con particolare attenzione a eventuali misure volte a rafforzare la fiducia,a eventuali misure giuridicamente vincolanti sui missili balistici terra-terra di corta e media gittata e alla possibilità di adottare in prima istanza un approccio regionale, ad esempio in regioni di particolare interesse per l'Unione e/o in cui si possono prevedere progressi nel futuro prossimo;

    al fine di prevenire tempestivamente la tecnologia a duplice uso e il trasferimento di conoscenze, organizzazione fino a un massimo di tre sessioni di sensibilizzazione per gli esperti, in particolare appartenenti alle comunità scientifica e/o spaziale e all'industria;

    incoraggiamento dell'accesso ai progetti dei centri di eccellenza dell'Unione europea per gli accademici dei paesi in via di sviluppo attivi nell'ambito della non proliferazione dei missili;

    in coordinamento con i centri di eccellenza dell'Unione europea, organizzazione di missioni di esperti mirate in paesi al di fuori dell'Unione per condividere informazioni ed esperienze acquisite in materia di controllo delle esportazioni di tecnologia missilistica e di beni a duplice uso ed aiutare tali paesi a sviluppare le proprie capacità nazionali;

    sostegno della formazione di esperti sulla non proliferazione balistica, mediante la partecipazione a programmi dell'Unione come quello del collegio PESD o a programmi degli Stati membri dell'UE.

Art. 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla Fondation pour la recherche stratégique (FRS), che esercita tale funzione sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 930000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'FRS. L'accordo dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione dell'accordo.

Art. 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dall'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la conclusione degli accordi di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012 Per il Consiglio La presidente C. Ashton