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Decisione della Commissione del 2 agosto 2012 relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili dal 1o agosto 2010, dal 1o settembre 2010, dal 1o ottobre 2010, dal 1o novembre 2010, dal 1o dicembre 2010, dal 1o gennaio 2011, dal 1o febbraio 2011, dal 1o marzo 2011, dal 1o aprile 2011, dal 1o maggio 2011 e dal 1o giugno 2011 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio in paesi terzi (2012/465/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

Con regolamento (UE) n. 964/2011 del Consiglio2 sono stati fissati, in applicazione dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2010 alle retribuzioni corrisposte, nella valuta delle rispettive sedi di servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali dell’Unione europea in servizio nei paesi terzi.

In conformità dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, a decorrere dal 1o agosto 2010, dal 1o settembre 2010, dal 1o ottobre 2010, dal 1o novembre 2010, dal 1o dicembre 2010, dal 1o gennaio 2011, dal 1o febbraio 2011, dal 1o marzo 2011, dal 1o aprile 2011, dal 1o maggio 2011 e dal 1o giugno 2011, alcuni di questi coefficienti correttori, in quanto, secondo i dati statistici di cui la Commissione dispone, la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del relativo tasso di cambio, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni di funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi, pagate in valuta locale, sono adeguati per determinati paesi, indicati in allegato. Quest’ultimo contiene undici tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le successive date di applicazione per ciascuno di essi.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle diverse date di cui al primo comma.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2012 Per la Commissione, a nome del presidente Catherine Ashton Vicepresidente