Regolamento (UE) n. 964/2011 del Consiglio del 26 settembre 2011 relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2010 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,
vista la proposta della Commissione europea,
Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti all’Unione e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2010 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell’Unione con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese di servizio.
I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (UE) n. 768/2010 del Consiglio2 possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.
È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o luglio 2010 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
In analogia a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all’interno dell’Unione alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, è opportuno prevedere che un eventuale recupero interessi solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti siano ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nell’allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2010, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell’Unione con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3, e corrispondono ai tassi applicabili al 1o luglio 2010.
Art. 2
1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori riportati nell’allegato.
2.
Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori riportati nell’allegato, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2010 e il 29 settembre 2011.
Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso interessano solo il periodo massimo di sei mesi precedente il 29 settembre 2011. Il recupero è scaglionato su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Dowgielewicz