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Decisione 2012/527/PESC del Consiglio del 27 settembre 2012 che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova1.

Considerati i progressi verso una soluzione politica del conflitto transdnestriano e nel ripristino della libera circolazione delle persone attraverso la demarcazione amministrativa della regione transdnestriana, le misure restrittive che si applicano riguardo all’allegato I della decisione 2010/573/PESC dovrebbero essere revocate.

Le misure restrittive che si applicano riguardo all’allegato II della decisione 2010/573/PESC dovrebbero essere prorogate fino al 30 settembre 2013. Tuttavia, al fine di incoraggiare i progressi verso una soluzione dei restanti problemi riguardanti le scuole che insegnano in caratteri latini, dovrebbero essere cancellate dall’elenco le persone che figurano nell’elenco riportato nell’allegato II della decisione 2010/573/PESC.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2010/573/PESC è così modificata:

  1. 1) l’articolo 1 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio alle persone responsabili di aver ideato e attuato la campagna di intimidazione con la chiusura di scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana della Repubblica moldova, elencate nell’allegato.»;

    2. b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.»;

  2. 2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Tenuto conto degli sviluppi pertinenti nella Repubblica moldova, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell’elenco riportato nell’allegato.»;

  3. 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

  4. 4) l’allegato I è soppresso;

  5. 5) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2012 Per il Consiglio Il presidente A. D. Mavroyiannis