Decisione di esecuzione della Commissione del 4 ottobre 2012 relativa al contributo finanziario dell’Unione europea ai programmi nazionali di 6 Stati membri (Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito) nel 2012 per la rilevazione, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca [notificata con il numero C(2012) 6838] (I testi in lingua inglese, lituana, neerlandese, polacca, svedese e tedesca, sono i soli facenti fede) (2012/654/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare1, in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,
Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall’Unione europea per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati.
I programmi devono essere elaborati in conformità al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, per quanto riguarda l’istituzione di un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca2 e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca3.
Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno presentato i programmi nazionali per il periodo 2011-2013 in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono stati approvati nel 2011 in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.
Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Grecia, Italia, Cipro, Lettonia, Romania, Slovenia, Finlandia non hanno modificato i loro programmi nazionali 2011-2013 per l’anno 2012. Con la decisione di esecuzione 2012/276/UE della Commissione4, la Commissione ha deciso in merito al contributo ai suddetti programmi nazionali per l’anno 2012, per questi Stati membri, ad esclusione della Grecia.
Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito hanno presentato delle modifiche ai loro programmi nazionali per l’anno 2012, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008. Le modifiche per Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito sono state adottate dalla Commissione nel 2012 a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.
Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito hanno inoltre presentato le previsioni annuali di bilancio per l’anno 2012, a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/2008 del 3 novembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca5. La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio degli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto delle modifiche ai programmi nazionali approvate a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell’Unione a ciascun programma nazionale in conformità alla procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008.
In base al disposto dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L’articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l’azione finanziaria dell’Unione nell’ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca.
La presente decisione costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee6.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2012 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.
Art. 2
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2012 Per la Commissione Maria Damanaki Membro della Commissione