DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2012 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2012/669/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro1 («accordo»). Un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo ha cessato di produrre effetti il 15 settembre 2012.
L’Unione ha negoziato con la Repubblica di Kiribati un nuovo protocollo che conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Kiribati in materia di pesca («protocollo»).
In esito a tali negoziati, il 3 giugno 2012 è stato siglato il protocollo.
Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca delle navi UE, il protocollo deve essere applicato in via provvisoria a decorrere dal 16 settembre 2012, secondo il disposto del suo articolo 15.
È opportuno firmare e applicare in via provvisoria il protocollo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro («protocollo»), è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Art. 3
Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 16 settembre 2012, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2012 Per il Consiglio Il presidente V. SHIARLY