Decisione del Consiglio del 13 novembre 2012 relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/107/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 194 e 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Il 12 luglio 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio («accordo»).
Conformemente all’autorizzazione del Consiglio, il gruppo «Energia» del Consiglio è stato consultato e ha assistito la Commissione nel corso dei negoziati.
I negoziati si sono conclusi e l’accordo è stato siglato il 29 novembre 2011.
È opportuno definire le procedure interne dell’Unione necessarie a garantire il corretto funzionamento dell’accordo.
In futuro, con la comparsa di nuove applicazioni e funzionalità, le apparecchiature per ufficio rappresenteranno una quota crescente del consumo energetico. Affinché l’Unione consegua l’obiettivo, approvato dal Consiglio europeo di primavera 2007, di risparmiare il 20 % del suo consumo di energia rispetto alle previsioni per il 2020, è necessario ottimizzare ulteriormente l’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio.
Poiché le apparecchiature per ufficio rappresentano un mercato in rapida evoluzione, è essenziale riesaminare con una certa frequenza le possibilità di massimizzare il risparmio energetico e i vantaggi per l’ambiente promuovendo l’offerta e la domanda di prodotti efficienti sotto il profilo energetico. È pertanto necessario abilitare la Commissione, assistita da un comitato consultivo dell’Unione composto da rappresentanti nazionali e da rappresentanti di tutte le parti interessate, a riesaminare e aggiornare periodicamente le specifiche comuni delle apparecchiature per ufficio stabilite nell’accordo.
Poiché i fabbricanti che partecipano al programma ENERGY STAR dell’UE sono per lo più piccole e medie imprese, la registrazione dei prodotti nell’Unione dovrebbe continuare ad essere semplice e a basarsi sull’autocertificazione. Ciò dovrebbe presupporre un controllo più rigoroso dell’osservanza del programma ENERGY STAR dell’UE da parte della Commissione in cooperazione con gli Stati membri.
La commissione tecnica istituita dall’accordo dovrebbe essere responsabile del riesame dell’attuazione dell’accordo.
A norma dell’accordo, sia gli Stati Uniti d’America e che l’Unione devono designare un organo di gestione responsabile dell’attuazione dell’accordo. A tal fine, è opportuno che l’Unione designi la Commissione in quanto organo di gestione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, con i relativi allegati («accordo»), è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo e dei relativi allegati è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.
Art. 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica scritta prevista all’articolo XIV, paragrafo 1, dell’accordo.
Art. 4
La Commissione, sentiti i pareri dei membri dell’European Union Energy Star Board di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio1, rappresenta l’Unione nell’ambito della commissione tecnica di cui all’articolo VII dell’accordo. Previa consultazione dell’European Union Energy Star Board, la Commissione procede alle comunicazioni, alla cooperazione, al riesame dell’attuazione e alle notifiche di cui all’articolo VI, paragrafo 4, all’articolo VII, paragrafi 1 e 2, e all’articolo IX, paragrafo 4, dell’accordo.
Nella preparazione della posizione dell’Unione in merito alle modifiche dell’elenco di apparecchiature per ufficio di cui all’allegato C dell’accordo, la Commissione tiene conto di eventuali pareri espressi dall’European Union Energy Star Board.
La posizione dell’Unione relativa alle decisioni che gli organi di gestione devono adottare con riguardo alle modifiche dell’allegato A (Denominazione e logo comune ENERGY STAR), dell’allegato B (Direttive per il corretto utilizzo della denominazione e del logo comune ENERGY STAR) e dell’allegato C (Specifiche comuni) dell’accordo, è determinata dalla Commissione, previa consultazione dell’European Union Energy Star Board.
In tutti gli altri casi, la posizione dell’Unione relativa alle decisioni che devono essere adottate dalle parti dell’accordo è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione in conformità dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012 Per il Consiglio Il presidente V. Shiarly