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Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (rifusione)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,

È necessario apportare alcune modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio3. A fini di chiarezza si dovrebbe procedere alla rifusione di detto regolamento.

Le apparecchiature per ufficio rappresentano una quota significativa del consumo totale di energia elettrica. I vari modelli disponibili sul mercato comunitario hanno livelli molto diversi di consumo energetico per funzionalità analoghe e il potenziale di ottimizzazione dell’efficienza energetica è notevole.

Il miglioramento dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio dovrebbe contribuire ad accrescere la competitività della Comunità e la sicurezza del suo approvvigionamento energetico nonché a proteggere l’ambiente e i consumatori.

È importante promuovere misure volte al corretto funzionamento del mercato interno.

È auspicabile coordinare le iniziative nazionali in materia di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per ridurre al minimo l’impatto negativo delle misure prese per realizzare tali iniziative sull’industria e sugli scambi.

Poiché l’obiettivo dell’azione proposta, vale a dire stabilire le norme riguardanti il programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sottoscritto a Kyoto l’11 dicembre 1997 prevede una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra per la Comunità pari all’8 % al più tardi durante il periodo 2008-2012. Per conseguire tale obiettivo sono necessarie misure più severe al fine di ridurre le emissioni di biossido di carbonio all’interno della Comunità.

Inoltre, la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica e azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile»4, indicava, quale priorità chiave per l’integrazione dei requisiti ambientali relativi all’energia, la previsione di un’etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia degli elettrodomestici.

La risoluzione del Consiglio del 7 dicembre 1998 relativa all’efficienza energetica nella Comunità europea5 propugnava un maggiore uso dell’etichettatura di strumenti e apparecchiature.

È auspicabile che i requisiti in materia di uso efficiente dell’energia, etichette e metodi di prova siano coordinati, ove opportuno.

Le apparecchiature per ufficio efficienti sotto il profilo dell’energia sono per la maggior parte acquistabili senza sovrapprezzo o con un sovrapprezzo minimo, che può pertanto in molti casi essere ammortizzato in tempi ragionevoli attraverso il risparmio di energia elettrica. Pertanto, in questo settore gli obiettivi del risparmio energetico e della riduzione dell’emissione di biossido di carbonio possono essere realizzati a basso costo e senza svantaggi per i consumatori o per l’industria.

Le apparecchiature per ufficio sono oggetto di scambi su scala mondiale. L’accordo del 20 dicembre 2006 tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio6 (di seguito: «l’accordo»), dovrebbe agevolare il commercio internazionale e la protezione dell’ambiente per queste apparecchiature. L’accordo dovrebbe essere attuato nella Comunità.

L’etichetta relativa ad un uso efficiente dell’energia Energy Star è usata a livello mondiale. Per influenzare i requisiti relativi al programma di etichettatura Energy Star, la Comunità dovrebbe essere associata al programma e all’elaborazione delle necessarie specifiche tecniche. Al momento della definizione di tali specifiche tecniche di concerto con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti («USEPA»), la Commissione dovrebbe mirare a livelli ambiziosi di efficienza energetica, in considerazione della politica e dei traguardi della Comunità in materia di efficienza energetica.

È necessario un sistema di attuazione efficace per garantire che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio sia applicato correttamente, assicuri condizioni eque di concorrenza per i produttori e protegga i diritti dei consumatori.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo alle apparecchiature per ufficio.

La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti7, non è lo strumento più adeguato in relazione alle apparecchiature per ufficio. La misura più efficace in termini di costo per promuovere l’efficienza sotto il profilo energetico delle apparecchiature per ufficio è un programma facoltativo di etichettatura.

Il compito di contribuire all’elaborazione e all’esame delle specifiche tecniche comuni dovrebbe essere assegnato ad un organismo idoneo, l’European Community Energy Star Board, al fine di ottenere un’attuazione efficace e neutrale del programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia. Tale organismo dovrebbe essere composto da rappresentanti nazionali e da rappresentanti delle parti interessate.

È necessario garantire che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio sia coerente e coordinato con le priorità della politica comunitaria e con altri sistemi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità, come quelli istituiti dalla direttiva 92/75/CEE e dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica8.

Il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia dovrebbe altresì completare le misure adottate nell’ambito della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia9. È pertanto necessario far sì che il programma Energy Star e i sistemi di progettazione ecocompatibile siano coerenti e coordinati.

È auspicabile coordinare il programma comunitario Energy Star basato sull’accordo e altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio nell’ambito della Comunità al fine di evitare di confondere i consumatori nonché di creare una potenziale distorsione del mercato.

È necessario garantire la trasparenza nell’attuazione del programma Energy Star e assicurare la sua coerenza con le norme internazionali pertinenti al fine di agevolare l’accesso e la partecipazione al programma da parte dei produttori e degli esportatori dei paesi extracomunitari.

Il presente regolamento tiene conto dell’esperienza maturata nel periodo iniziale di attuazione del programma Energy Star nella Comunità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le norme del programma dell’Unione di etichettatura relativa a un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio («programma Energy Star») quale definito nell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, firmato a Bruxelles il 10 dicembre 2012 e a Washington il 18 gennaio 201310 («accordo»).

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai gruppi di prodotti di apparecchiature per ufficio definiti nell’allegato C dell’accordo, fatte salve le relative modifiche a norma dell’articolo XII dell’accordo.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «Common Logo» il marchio di cui all’allegato A dell’accordo;

  2. b) «partecipanti al programma» i fabbricanti, gli assemblatori, gli esportatori, gli importatori, i dettaglianti e le altre persone o gli enti che si impegnano a promuovere determinate apparecchiature per ufficio efficienti sotto il profilo energetico conformi alle specifiche comuni definite nella lettera c) e che hanno scelto di partecipare al programma Energy Star registrandosi presso la Commissione;

  3. c) «specifiche comuni» i requisiti in materia di efficienza energetica e di prestazioni, compresi i metodi di prova, utilizzati per determinare se le apparecchiature per ufficio posseggano i requisiti di efficienza energetica per il Common Logo.

Art. 4 Principi generali

1. Il programma Energy Star contribuisce al conseguimento degli obiettivi degli Stati membri e dell’Unione in materia di efficienza energetica di cui agli articoli 1 e 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica11. Esso è coordinato, ove opportuno, con altri programmi dell’Unione in materia di etichettatura o certificazione di qualità nonché con sistemi quali, in particolare, il sistema per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione, istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)12, l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti, istituita dalla direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio13, e le misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia14. Tale coordinamento comprende lo scambio di elementi di prova e, se del caso, la fissazione di livelli comuni di specifiche e requisiti tra i vari sistemi.

2. Il Common Logo può essere utilizzato dai partecipanti al programma sulle singole apparecchiature per ufficio da essi fabbricate e sul materiale per la loro promozione.

3. La partecipazione al programma Energy Star è facoltativa.

4. Altri sistemi facoltativi, nuovi o già in vigore negli Stati membri, concernenti l’etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio possono coesistere con il programma Energy Star.

5. Fatti salvi le norme dell’Unione in materia di valutazione e apposizione di marchi di conformità e/o gli accordi internazionali conclusi fra l’Unione e i paesi terzi riguardo all’accesso al mercato dell’Unione, i prodotti oggetto del presente regolamento immessi sul mercato dell’Unione possono essere sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri al fine di accertarne la conformità ai requisiti del presente regolamento.

Art. 5 Registrazione dei partecipanti al programma

1. Le domande di partecipazione al programma sono presentate alla Commissione.

2. La decisione che autorizza un richiedente a diventare partecipante al programma è adottata dalla Commissione, dopo aver verificato che il richiedente abbia acconsentito a conformarsi alle direttive per l’uso del Common Logo riportate nell’allegato B dell’accordo. La Commissione pubblica sul sito Internet Energy Star un elenco aggiornato dei partecipanti al programma e lo trasmette periodicamente agli Stati membri.

Art. 6 Promozione dei criteri di efficienza energetica

1. Per la durata dell’accordo, le autorità governative centrali ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi15, fatti salvi la legislazione dell’Unione e nazionale e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate all’articolo 7 di detta direttiva. Gli Stati membri incoraggiano le amministrazioni aggiudicatrici a livello regionale e locale a utilizzare tali requisiti. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 2012/27/UE e all’allegato III, lettera c), della stessa.

2. Per la durata dell’accordo, la Commissione e le altre istituzioni dell’Unione, fatti salvi la legislazione dell’Unione e nazionale e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate all’articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.

Art. 7 Altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia

Art. 8 European Union Energy Star Board

1. La Commissione istituisce l’European Union Energy Star Board (“EUESB”), composto di rappresentanti nazionali di cui all’articolo 9 e di rappresentanti delle parti interessate. L’EUESB esamina l’attuazione del programma Energy Star nell’Unione e fornisce alla Commissione, ove opportuno, consulenza e assistenza per consentire a quest’ultima di svolgere il suo ruolo di ente gestore, come previsto dall’articolo IV dell’accordo.

2. La Commissione garantisce che, nei limiti del possibile, nello svolgimento delle proprie attività l’EUESB osservi, per ogni gruppo di apparecchiature per ufficio, una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate al gruppo di prodotti in questione, quali produttori, dettaglianti, importatori, gruppi ambientalisti e organizzazioni dei consumatori.

3. La Commissione, assistita dall’EUESB, controlla la penetrazione nel mercato dei prodotti che utilizzano il logo comune e lo sviluppo dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, al fine di procedere alla tempestiva revisione delle specifiche comuni.

4. La Commissione stabilisce il regolamento interno dell’EUESB, tenendo conto del parere dei rappresentanti degli Stati membri in seno all’EUESB.

Art. 9 Rappresentanti nazionali

Ogni Stato membro designa, a seconda del caso, esperti nazionali in materia di politica energetica, autorità o persone (di seguito «rappresentanti nazionali») incaricati di svolgere i compiti previsti nel presente regolamento. Ove siano designati più rappresentanti nazionali, lo Stato membro determina i rispettivi poteri e le regole di coordinamento ad essi applicabili.

Art. 10 Piano di lavoro

Nel rispetto dell’obiettivo enunciato nell’articolo 1, la Commissione stabilisce un piano di lavoro. Il piano di lavoro contiene una strategia per lo sviluppo del programma Energy Star che si articolerà nei tre anni successivi:

  1. a) gli obiettivi relativi ai miglioramenti di efficienza energetica, tenendo presente la necessità di perseguire un elevato livello di protezione dei consumatori e dell’ambiente, nonché la penetrazione nel mercato che il programma Energy Star dovrebbe cercare di conseguire a livello di Unione;

  2. b) un elenco non tassativo delle apparecchiature per ufficio che dovrebbero essere considerate prioritarie per l’inclusione nel programma Energy Star;

  3. c) iniziative educative e promozionali;

  4. d) proposte per il coordinamento e la cooperazione tra il programma Energy Star e altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia negli Stati membri.

La Commissione riesamina il suo piano di lavoro almeno una volta all’anno e lo rende accessibile al pubblico.

Art. 11 Procedure preparatorie per il riesame dei criteri tecnici

1. Allo scopo di preparare il riesame delle specifiche comuni e dei gruppi di apparecchiature per ufficio che rientrano nell’allegato C dell’accordo e prima di presentare una bozza di proposta o rispondere all’USEPA secondo le procedure stabilite nell’accordo e nella decisione 2013/107/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio16, si seguono le procedure indicate ai paragrafi da 2 a 5.

2. La Commissione può chiedere all’EUESB di formulare una proposta di revisione dell’accordo o delle specifiche comuni di un prodotto. La Commissione può presentare all’EUESB una proposta di revisione delle specifiche comuni di un prodotto o di revisione dell’accordo. L’EUESB può a sua volta presentare alla Commissione una proposta formulata di propria iniziativa.

3. La Commissione consulta l’EUESB ogniqualvolta riceve una proposta di revisione dell’accordo dall’USEPA.

4. Nell’esprimere i propri pareri alla Commissione, i membri dell’EUESB tengono conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato nonché delle migliori tecnologie disponibili per ridurre i consumi energetici.

5. La Commissione tiene in particolare considerazione l’obiettivo di definire specifiche comuni ambiziose, conformemente all’articolo I, paragrafo 3, dell’accordo, allo scopo di ridurre i consumi energetici, tenendo debitamente conto delle tecnologie disponibili e dei relativi costi del ciclo di vita. In particolare, prima di esprimere il proprio parere su nuove specifiche comuni, l’EUESB prende in considerazione i risultati più recenti degli studi di progettazione ecocompatibile.