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Decisione 2012/699/PESC del Consiglio del 13 novembre 2012 sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere prese sia all’interno dell’Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

L’Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali quali il segretariato tecnico provvisorio dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO).

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC, sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori1. Tale posizione comune sollecita, in particolare, la promozione della firma e della ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).

Gli Stati firmatari del CTBT hanno deciso di istituire una commissione preparatoria che sia dotata di capacità giuridica e abbia il rango di organizzazione internazionale, al fine di dare efficace attuazione al CTBT, in attesa della creazione della CTBTO.

La rapida entrata in vigore e l’universalizzazione del CTBT ed il rafforzamento del sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono obiettivi importanti della strategia. In tale ambito, gli esperimenti nucleari effettuati dalla Repubblica democratica popolare di Corea nell’ottobre 2006 e nel maggio 2009 hanno ulteriormente sottolineato l’importanza di una rapida entrata in vigore del CTBT e la necessità di accelerare lo sviluppo e il potenziamento del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.

La commissione preparatoria della CTBTO è impegnata ad individuare in che modo il suo regime di verifica potrebbe essere rafforzato al meglio, anche tramite lo sviluppo di capacità di monitoraggio dei gas nobili e gli sforzi volti a coinvolgere pienamente gli Stati firmatari del CTBT nell’attuazione del regime di verifica.

Nell’ambito dell’attuazione della strategia il Consiglio ha adottato tre azioni comuni e una decisione a sostegno delle attività della commissione preparatoria della CTBTO, vale a dire: l’azione comune 2006/243/PESC2, nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica, l’azione comune 2007/468/PESC3, e l’azione comune 2008/588/PESC4, e la decisione 2010/461/PESC5 per il rafforzamento delle capacità di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO.

È opportuno che tale sostegno dell’Unione prosegua.

L’attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata alla commissione preparatoria della CTBTO, che, sulla base delle competenze e capacità uniche di cui dispone grazie alla rete del sistema internazionale di monitoraggio (comprendente oltre 280 installazioni in 85 paesi) ed al centro dati internazionale, è la sola organizzazione internazionale in grado di attuare la presente decisione e legittimata a farlo. I progetti sostenuti dall’Unione possono essere finanziati solo attraverso un contributo fuori bilancio alla commissione preparatoria della CTBTO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Al fine di assicurare l’attuazione costante e pratica di alcuni elementi della strategia, l’Unione sostiene le attività svolte dalla commissione preparatoria della CTBTO per conseguire i seguenti obiettivi:

  1. a) rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT, anche nel campo del rilevamento dei radionuclidi;

  2. b) rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nel quadro del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT.

2.

I progetti che saranno sostenuti dall’Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) fornire assistenza tecnica ai paesi dell’Europa orientale, dell’America latina e dei Caraibi, dell’Asia sudorientale, del Pacifico e dell’Estremo Oriente per consentire loro di partecipare e contribuire pienamente al sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT;

  2. b) sostenere il sistema internazionale di monitoraggio per migliorare il rilevamento di eventuali esplosioni nucleari, in particolare mediante il sostegno a stazioni sismiche ausiliarie selezionate e la misurazione di fondo e la mitigazione dello xenon radioattivo;

  3. c) migliorare le capacità di verifica della commissione preparatoria della CTBTO relativamente alle ispezioni in loco, in particolare sostenendo la preparazione e l’effettuazione della prossima esercitazione integrata sul campo;

  4. d) sostenere la promozione del CTBT e la sostenibilità a lungo termine del suo regime di verifica attraverso l’iniziativa per lo sviluppo delle capacità, incentrata su specifici programmi formativi e didattici forniti su scala mondiale, compresi programmi presso la commissione preparatoria della CTBTO.

Tali progetti sono svolti a beneficio di tutti gli Stati firmatari del CTBT.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.

Art. 2

1. L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («Alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO, che svolge tale compito sotto il controllo dell’Alto rappresentante. A tal fine l’Alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 5185028 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con la commissione preparatoria della CTBTO. L’accordo di finanziamento dispone che la commissione preparatoria della CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Art. 4

1. L’Alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria della CTBTO. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti trentasei mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012 Per il Consiglio Il presidente V. Shiarly