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Decisione del Consiglio del 13 novembre 2012 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare (2012/738/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

L’Unione è parte della convenzione sull’aiuto alimentare del 19991 («CAA 1999»), che scade il 1o luglio 2012.

Conformemente alla decisione 2012/511/UE del Consiglio2, la convenzione sull’assistenza alimentare è stata firmata il 23 luglio 2012, con riserva della sua conclusione.

L’Unione ha interesse ad essere parte della convenzione in quanto quest’ultima dovrebbe favorire il conseguimento degli obiettivi nel settore dell’aiuto umanitario di cui all’articolo 214, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

È opportuno approvare la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La convenzione sull’assistenza alimentare («convenzione») è approvata a nome dell’Unione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La Commissione stabilisce l’impegno annuo da sottoscrivere a nome dell’Unione conformemente all’articolo 5 della convenzione, e lo comunica al segretariato del comitato.

Art. 3

La Commissione presenta relazioni annuali e partecipa allo scambio di informazioni a nome dell’Unione conformemente all’articolo 6 della convenzione.

Art. 4

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione di cui all’articolo 12 della convenzione, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dalla convenzione3.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012 Per il Consiglio Il presidente V. Shiarly