Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2012 sull’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (2013/5/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
La convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, successivamente ridenominata convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona»), è stata conclusa a nome della Comunità europea mediante decisione del Consiglio 77/585/CEE2 e le modifiche della convenzione di Barcellona sono state accettate mediante decisione del Consiglio 1999/802/CE3.
Conformemente all’articolo 7 della convenzione di Barcellona, le parti contraenti adottano ogni misura idonea a prevenire, ridurre, combattere e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento della zona del Mare Mediterraneo derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo.
Uno dei protocolli della convenzione di Barcellona verte sulla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo («protocollo offshore»). Esso è entrato in vigore il 24 marzo 2011. Sinora è stato ratificato da Albania, Cipro, Libia, Marocco, Siria e Tunisia. Oltre a Cipro, altri Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Barcellona hanno recentemente annunciato anche la propria intenzione di ratificare il protocollo.
Si calcola che nel Mediterraneo vi siano più di 200 piattaforme offshore attive, mentre è all’esame la costruzione di altri impianti. In seguito alla scoperta di vasti giacimenti di combustibili fossili nel Mediterraneo, si prevede un aumento delle attività di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi. Date la natura semichiusa e le speciali caratteristiche idrodinamiche del Mare Mediterraneo, un incidente paragonabile a quello verificatosi nel Golfo del Messico nel 2010 potrebbe avere conseguenze transfrontaliere deleterie immediate sull’economia e sui fragili ecosistemi marini e costieri del Mediterraneo. È probabile che le attività di esplorazione e sfruttamento si estenderanno, a medio termine, ad altre risorse minerali presenti in alto mare, nel fondo del mare e nel suo sottosuolo.
Una mancata gestione efficace dei rischi inerenti a tali attività potrebbe compromettere seriamente gli sforzi di tutti gli Stati membri che hanno l’obbligo di adottare le misure necessarieper conseguire e mantenere un buono stato ecologico nelle loro acque marine nel Mediterraneo, come richiesto dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)4. Inoltre, l’adozione delle misure necessarie contribuirebbe all’adempimento degli impegni e al rispetto degli obblighi contratti da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta, Slovenia e dalla stessa Unione in quanto parti contraenti della convenzione di Barcellona.
Il protocollo offshore comprende un’ampia gamma di disposizioni che dovranno essere attuate a diversi livelli dell’amministrazione. Se è opportuno che l’Unione intervenga a sostegno della sicurezza delle attività di esplorazione e sfruttamento offshore, tenendo presente, tra l’altro, l’alta probabilità di effetti transfrontalieri dei problemi ambientali connessi a tali attività, gli Stati membri e le loro autorità competenti dovrebbero essere responsabili di talune misure di dettaglio previste nel protocollo offshore.
La comunicazione della Commissione intitolata «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» adottata il 12 ottobre 2010, sottolinea la necessità di una cooperazione internazionale per promuovere la sicurezza offshore e le capacità di reazione a livello mondiale e una delle azioni a questo scopo consiste nell’esamedelle possibilità offerte dalle convenzioni regionali. Essa raccomanda di rilanciare, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, il processo per far entrare in vigore il protocollo offshore.
Nelle conclusioni sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, adottate il 3 dicembre 2010, il Consiglio ha affermato che l’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero continuare a svolgere un ruolo di primo piano negli sforzi prodigati per elaborare i più rigorosi standard di sicurezza nel quadro delle iniziative e sedi internazionali e della cooperazione regionale, come ad esempio nel Mar Mediterraneo. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione e gli Stati membri a fare il miglior uso possibile delle convenzioni internazionali in vigore.
Nella risoluzione del 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza di mettere pienamente in vigore il protocollo offshore non ratificato, che ha per obiettivo la protezione contro l’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento.
Uno degli obiettivi della politica ambientale dell’Unione è la promozione di misure a livello internazionale per affrontare problemi ambientali regionali. In relazione al protocollo offshore, è di particolare importanza tener presente l’alta probabilità di effetti ambientali transfrontalieri in caso di incidenti in un mare semichiuso come il Mare Mediterraneo. È pertanto opportuno che l’Unione prenda tutte le iniziative necessarie a sostegno della sicurezza delle attività di esplorazione e sfruttamento offshore e per la protezione dell’ambiente marino nel Mare Mediterraneo.
La Commissione propone anche un regolamento sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi («regolamento proposto»).
Il protocollo offshore riguarda un settore che è disciplinato in ampia misura dal diritto dell’Unione. Ciò comprende, ad esempio, elementi quali la protezione dell’ambiente marino, la valutazione dell’impatto ambientale e la responsabilità per danni all’ambiente. Fatta salva la decisione definitiva dei legislatori in merito al regolamento proposto, il protocollo offshore è altresì coerente con gli obiettivi del regolamento proposto, ivi inclusi quelli in materia di autorizzazione, valutazione dell’impatto ambientale e capacità tecnico-finanziaria degli operatori.
È fondamentale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, sia nel processo di negoziato e conclusione, sia nell’adempimento degli impegni assunti. Tale obbligo di cooperazione deriva dall’esigenza dell’unità della rappresentanza internazionale dell’Unione. Pertanto, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Barcellona e che non vi hanno ancora provveduto dovrebbero adottare le misure necessarie per portare a termine le procedure di ratifica o di adesione al protocollo offshore.
È opportuno che l’Unione aderisca al protocollo offshore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuoloè approvata a nome dell’Unione.
Il testo del protocollo offshore è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione presso il governo di Spagna, che svolge le funzioni di depositario, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del protocollo offshore, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal protocollo offshore5.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente S. Aletraris