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Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,

Le acque marine soggette alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati membri dell’Unione europea includono le acque del Mar Mediterraneo, del Mar Baltico, del Mar Nero e dell’Oceano Atlantico nordorientale, comprese le acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

È evidente che le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi ecosistemici marini sono spesso troppo elevate e che la Comunità ha l’esigenza di ridurre il suo impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti.

L’ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi. A tale proposito la presente direttiva dovrebbe, fra l’altro, promuovere l’integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell’Unione europea.

In conformità della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente4, è stata sviluppata una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino volta a promuovere l’uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini.

È opportuno orientare lo sviluppo e l’attuazione della strategia tematica verso la preservazione degli ecosistemi marini. Tale approccio dovrebbe includere le aree protette e riguardare tutte le attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino.

L’istituzione di zone marine protette, comprendenti zone già designate o da designare nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche5 (di seguito «direttiva Habitat»), nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici6 (di seguito «direttiva Uccelli selvatici») e negli accordi internazionali o regionali di cui la Comunità europea o gli Stati membri interessati sono parti contraenti, costituisce un importante contributo al conseguimento di un buono stato ecologico nell’ambito della presente direttiva.

L’istituzione di tali zone protette in virtù della presente direttiva costituirà un passo importante verso il rispetto degli impegni assunti al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e nel contesto della convenzione sulla diversità biologica, approvata dalla decisione 93/626/CEE del Consiglio7, e contribuirà alla creazione di reti coerenti e rappresentative di tali zone.

Nell’applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, consentendo nel contempo l’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini, occorre innanzi tutto conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino nella Comunità, continuare a proteggerlo e preservarlo ed evitarne qualsiasi ulteriore degrado.

Per realizzare tali obiettivi occorre un quadro legislativo trasparente e coerente. Tale quadro dovrebbe contribuire alla coerenza delle diverse politiche e promuovere l’integrazione delle preoccupazioni ambientali in altre politiche, quali la politica comune della pesca, la politica agricola comune ed altre pertinenti politiche comunitarie. Il quadro legislativo dovrebbe fornire un quadro globale d’azione e far sì che le azioni adottate siano coordinate, coerenti e ben integrate in relazione a quelle previste da altri atti normativi comunitari e accordi internazionali.

La diversità delle condizioni, dei problemi e delle esigenze delle varie regioni o sottoregioni marine che compongono l’ambiente marino nella Comunità richiede soluzioni differenziate e specifiche. Di tale diversità si dovrebbe tener conto in tutte le fasi di preparazione delle strategie per l’ambiente marino, ma soprattutto durante la formulazione, la pianificazione e l’attuazione delle misure volte a conseguire un buono stato ecologico dell’ambiente marino comunitario a livello delle regioni e sottoregioni marine.

Ogni Stato membro dovrebbe pertanto elaborare per le proprie acque marine una strategia per l’ambiente marino che, benché specificamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione marina interessata. Le strategie per l’ambiente marino dovrebbero condurre alla realizzazione di programmi di misure finalizzati al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico. Tuttavia, non dovrebbe essere fatto obbligo agli Stati membri di adottare misure specifiche qualora non esista un rischio significativo per l’ambiente marino o qualora i costi siano sproporzionati tenuto conto dei rischi per l’ambiente marino, purché la decisione di non intervenire sia adeguatamente motivata.

Le acque costiere, compresi il fondale e il sottosuolo, costituiscono parte integrante dell’ambiente marino e, in quanto tali, dovrebbero a loro volta rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già trattati nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque8, o in altra normativa comunitaria, onde assicurare la complementarietà evitando nel contempo inutili sovrapposizioni.

Data la natura transfrontaliera dell’ambiente marino, gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Dal momento che le regioni o sottoregioni marine sono condivise sia con altri Stati membri che con paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per porre in essere uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati. Ove ciò sia praticabile e appropriato, per garantire tale coordinamento ci si dovrebbe avvalere delle strutture istituzionali esistenti nelle regioni o sottoregioni marine, in particolare delle convenzioni marittime regionali.

Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva in cui lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente dovrebbero adoperarsi per concordare un piano d’azione che comprenda l’avvio anticipato dei programmi di misure. In tali casi, la Commissione dovrebbe essere invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l’ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.

Non tutti gli Stati membri possiedono acque marine ai sensi della presente direttiva e, pertanto, l’effetto delle disposizioni in essa contenute che riguardano esclusivamente gli Stati membri che hanno acque marine dovrebbe essere limitato a tali Stati membri.

Poiché un’azione a livello internazionale è indispensabile al fine di ottenere cooperazione e coordinamento, è opportuno che la presente direttiva rafforzi ulteriormente la coerenza dell’intervento della Comunità e degli Stati membri nell’ambito di accordi internazionali.

Sia la Comunità sia gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) approvata dalla decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, dell’UNCLOS e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione delle parte XI della convenzione9. È quindi opportuno che la presente direttiva tenga pienamente conto degli obblighi che incombono alla Comunità e agli Stati membri in virtù di tali accordi. Oltre alle disposizioni applicabili alle acque marine delle parti contraenti, l’UNCLOS comprende l’obbligo generale di assicurare che le attività condotte sotto la giurisdizione o il controllo di una parte non provochino danni al di là delle sue acque marine, e di evitare di trasferire il danno o il rischio da una zona all’altra e di trasformare un tipo di inquinamento in un altro.

La presente direttiva dovrebbe inoltre corroborare la posizione forte assunta dalla Comunità nell’ambito della convenzione sulla diversità biologica in ordine alla necessità di arrestare la perdita della diversità biologica, garantire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina e istituire una rete mondiale di zone marine protette entro il 2012. Essa dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della settima conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, che ha adottato un programma di lavoro articolato sulla biodiversità marina e costiera, con una serie di scopi, traguardi e attività volti ad arrestare la perdita della diversità biologica a livello nazionale, regionale e mondiale e ad assicurare che gli ecosistemi marini possano costituire una fonte di beni e servizi, e un programma di lavoro sulle zone protette destinato a istituire e a mantenere entro il 2012 sistemi ecologicamente rappresentativi di zone marine protette. Un progresso significativo in questa direzione sarà realizzato con l’obbligo per gli Stati membri di designare i siti Natura 2000 in virtù delle direttive Uccelli selvatici e Habitat.

La presente direttiva dovrebbe contribuire all’adempimento degli obblighi e degli importanti impegni della Comunità e degli Stati membri nell’ambito di numerosi altri accordi internazionali pertinenti relativi alla protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento: la convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della zona del Mar Baltico, approvata dalla decisione 94/157/CE del Consiglio10, la convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, approvata dalla decisione 98/249/CE del Consiglio11, compreso il suo nuovo allegato V concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marina e la relativa appendice 3, approvati dalla decisione 2000/340/CE del Consiglio12, la convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, approvata dalla decisione 77/585/CEE del Consiglio13 e le sue modifiche del 1995, approvate dalla decisione 1999/802/CE del Consiglio14, nonché il suo protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica, approvato dalla decisione 83/101/CEE del Consiglio15, e le sue modifiche del 1996, approvate dalla decisione 1999/801/CE del Consiglio16. La presente direttiva dovrebbe inoltre contribuire all’adempimento degli obblighi degli Stati membri nell’ambito della convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l’inquinamento, in virtù della quale essi hanno assunto impegni importanti in materia di protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento e della quale la Comunità non è ancora parte ma per la quale gode dello status di osservatore.

I paesi terzi con acque marine nella stessa regione o sottoregione marina di uno Stato membro dovrebbero essere invitati a partecipare al processo previsto dalla presente direttiva, facilitando in tal modo il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva è essenziale garantire l’integrazione degli obiettivi di conservazione, delle misure di gestione e delle attività di monitoraggio e valutazione previste per le misure di protezione spaziale, come le zone speciali di conservazione, le zone speciali di protezione o le zone marine protette.

Occorre anche considerare la biodiversità e il potenziale di ricerca marina associato agli ambienti in acque profonde.

Per essere efficaci, i programmi di misure attuati nell’ambito delle strategie per l’ambiente marino dovrebbero essere basati su una conoscenza approfondita dello stato dell’ambiente marino in una determinata zona ed essere quanto più possibile rispondenti ai bisogni delle acque in questione di ogni Stato membro, nel rispetto della prospettiva più ampia della regione o sottoregione marina interessata. È pertanto necessario provvedere alla messa a punto a livello nazionale di un quadro adeguato, che includa la ricerca marina e le operazioni di monitoraggio, atto a consentire un’elaborazione consapevole delle politiche. A livello comunitario il sostegno alla ricerca correlata dovrebbe essere costantemente contemplato nelle politiche di ricerca e sviluppo. Il riconoscimento delle questioni relative all’ambiente marino nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo è una misura importante in tale direzione.

Come prima misura verso la preparazione di un programma di misure gli Stati membri di una stessa regione o sottoregione marina dovrebbero analizzare gli elementi o le caratteristiche delle loro acque marine e le pressioni e gli impatti sulle stesse, identificando le principali pressioni e gli impatti cui sono sottoposte, l’analisi economica e sociale della loro utilizzazione e del costo del degrado dell’ambiente marino. Come base per le loro analisi essi possono utilizzare le valutazioni già effettuate nel contesto delle convenzioni marine regionali.

Alla luce di tali analisi gli Stati membri dovrebbero quindi definire una serie di requisiti di buono stato ecologico applicabili alle loro acque marine. A tal fine è opportuno prevedere l’elaborazione di criteri e norme metodologiche per garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Tali criteri e norme dovrebbero essere sviluppati coinvolgendo tutte le parti interessate.

La tappa successiva verso il conseguimento di un buono stato ecologico dovrebbe essere la definizione di traguardi ambientali e di programmi di monitoraggio per una valutazione continua che consentano di valutare periodicamente lo stato delle acque marine interessate.

Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire e attuare programmi di misure volti a conseguire o mantenere un buono stato ecologico nelle acque in questione, nel rispetto dei vigenti requisiti comunitari e internazionali e delle necessità della regione o sottoregione marina considerata. Tali misure dovrebbero essere elaborate sulla base del principio di precauzione, del principio dell’azione preventiva, del principio di correzione del danno ambientale in via prioritaria alla fonte e del principio «chi inquina paga».

Data la necessità di un’azione mirata, è opportuno che gli Stati membri adottino le succitate misure. Affinché l’azione sia omogenea in tutta la Comunità e conforme agli impegni assunti a livello internazionale, è indispensabile che gli Stati membri comunichino alla Commissione le misure adottate, onde consentire alla Commissione di valutare la coerenza delle azioni effettuate nella regione o sottoregione marina interessata e, se opportuno, di fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell’ambiente marino. Tuttavia, occorre riconoscere che conseguire o mantenere un buono stato ecologico sotto tutti gli aspetti può non essere possibile in tutte le acque marine entro il 2020. Pertanto, per ragioni di equità e di fattibilità è opportuno regolamentare i casi di impossibilità per uno Stato membro di giungere al pieno conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti o di conseguire o mantenere un buono stato ecologico.

In tale contesto è opportuno prevedere due casi particolari. Il primo caso particolare si verifica quando uno Stato membro non è in grado di realizzare i propri traguardi ambientali a motivo di un’azione o di un’omissione non imputabile allo Stato membro interessato, vuoi per cause naturali o di forza maggiore, vuoi a seguito di provvedimenti adottati dallo stesso Stato membro per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull’ambiente, vuoi perché le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti. Lo Stato membro in questione dovrebbe giustificare le ragioni che lo inducono a ritenere che si sia verificato un siffatto caso particolare e identificare la zona interessata e dovrebbe adottare opportune misure ad hoc per continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedendo l’ulteriore degrado dello stato delle acque marine colpite ed attenuando l’impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata.

Il secondo caso particolare si verifica quando uno Stato membro identifica un problema che incide negativamente sullo stato ecologico delle sue acque marine, o addirittura su quello dell’intera regione o sottoregione marina interessata, ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale o che è connesso con un’altra politica comunitaria o con un accordo internazionale. In un caso di questo tipo è opportuno disporre che la Commissione sia informata nel quadro della comunicazione dei programmi di misure e, qualora sia necessaria un’azione comunitaria, che alla Commissione ed al Consiglio siano rivolte appropriate raccomandazioni.

Tuttavia, la flessibilità applicata in casi particolari dovrebbe essere soggetta a un controllo a livello comunitario. Pertanto, nel primo caso particolare è opportuno che si verifichi attentamente l’efficacia delle misure ad hoc eventualmente adottate. Inoltre, in caso di provvedimenti attuati dallo Stato membro per motivi imperativi di interesse generale, la Commissione dovrebbe valutare se le eventuali modifiche o alterazioni dell’ambiente marino che ne conseguono non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Qualora la Commissione ritenga che le misure previste non siano sufficienti o adeguate per garantire un’azione coerente in tutta la regione o sottoregione marina interessata, dovrebbe fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.

Nel secondo caso particolare la Commissione dovrebbe esaminare la questione e rispondere entro sei mesi. Nel presentare le relative proposte al Parlamento europeo ed al Consiglio, la Commissione, se opportuno, dovrebbe tener conto delle raccomandazioni dello Stato membro interessato.

In considerazione del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi marini e dato che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti possono variare in funzione dell’evoluzione delle varie attività umane e dell’impatto dei cambiamenti climatici, è essenziale riconoscere che la determinazione di un buono stato ecologico può dover essere adeguata nel corso del tempo. È quindi opportuno che i programmi di misure per la protezione e la gestione dell’ambiente marino siano flessibili e capaci di adattamento e tengano conto degli sviluppi scientifici e tecnologici. È pertanto opportuno prevedere l’aggiornamento periodico delle strategie per l’ambiente marino.

È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione dei programmi di misure e dei relativi aggiornamenti, nonché la presentazione alla Commissione di relazioni intermedie che illustrino i progressi realizzati nell’attuazione di tali programmi.

Per assicurare la partecipazione attiva del pubblico alla definizione, all’attuazione e all’aggiornamento delle strategie per l’ambiente marino si dovrebbe prevedere la divulgazione delle opportune informazioni sui vari elementi che le compongono o sui relativi aggiornamenti, nonché, se richiesto, delle pertinenti informazioni utilizzate per l’elaborazione di tali strategie conformemente alla normativa comunitaria sull’accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

La Commissione dovrebbe presentare, entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure e comunque non oltre il 2019, una prima relazione di valutazione sull’attuazione della presente direttiva. Le successive relazioni della Commissione dovrebbero essere pubblicate ogni sei anni.

Conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)17, è opportuno prevedere l’adozione di norme metodologiche in materia di valutazione dello stato dell’ambiente marino, monitoraggio e traguardi ambientali, nonché l’adozione dei formati tecnici utilizzati per la trasmissione e l’elaborazione dei dati.

Le misure volte a disciplinare la gestione della pesca possono essere adottate sulla base di pareri scientifici nell’ambito della politica comune della pesca, quale definita nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca18, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, compresa la chiusura totale di talune zone alle attività di pesca, per permettere il mantenimento o il ripristino dell’integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi e, se del caso, per proteggere, tra l’altro, le zone di riproduzione, allevamento e alimentazione. Gli scarichi e le emissioni derivanti dall’utilizzo di materiale radioattivo sono disciplinati dagli articoli 30 e 31 del trattato Euratom ed esulano pertanto dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

La politica comune della pesca, anche nel quadro della prossima riforma, dovrebbe tener conto dell’impatto ambientale della pesca e degli obiettivi della presente direttiva.

Qualora ritengano auspicabile un’azione nei succitati settori o in altri settori collegati ad un’altra politica comunitaria o ad un accordo internazionale, gli Stati membri dovrebbero presentare appropriate raccomandazioni per un’azione comunitaria.

Le gravi preoccupazioni ambientali, in particolare quelle legate al cambiamento climatico, per quanto concerne le acque artiche, un ambiente marino vicino che riveste particolare importanza per la Comunità, devono essere valutate dalle istituzioni comunitarie e possono richiedere un’azione per garantire la protezione ambientale dell’Artico.

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la protezione e la preservazione dell’ambiente marino, la prevenzione del degrado e, laddove possibile, il ripristino nelle zone in cui abbia subito danni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell’entità e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

I programmi di misure e le conseguenti azioni intraprese dagli Stati membri dovrebbero basarsi su un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane e sui principi a cui si fa riferimento nell’articolo 174 del trattato, in particolare sul principio di precauzione.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea19, in particolare l’articolo 37 della stessa, che mira a promuovere l’integrazione di un livello elevato di tutela dell’ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle politiche dell’Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione20.

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati III, IV e V della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di stabilire criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare, nonché di adottare specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. La presente direttiva istituisce un quadro all’interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020.

2. A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l’ambiente marino intese a:

  1. a) proteggere e preservare l’ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;

  2. b) prevenire e ridurre gli apporti nell’ambiente marino, nell’ottica di eliminare progressivamente l’inquinamento quale definito all’articolo 3, paragrafo 8, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.

3. Le strategie per l’ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall’uomo non sia compromessa, consentendo nel contempo l’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

4. La presente direttiva contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure legislative che hanno un impatto sull’ambiente marino e mira a garantire l’integrazione delle preoccupazioni ambientali negli stessi.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le acque marine quali definite all’articolo 3, punto 1, e tiene conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell’ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina.

2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano, tuttavia, per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con gli obiettivi della presente direttiva.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «acque marine»:

    1. a) acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di base che serve a misurare l’estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, in conformità dell’UNCLOS, escluse le acque adiacenti ai paesi e ai territori indicati nell’allegato II del trattato e ai dipartimenti e alle collettività territoriali francesi d’oltremare; e

    2. b) acque costiere quali definite nella direttiva 2000/60/CE, il loro fondale e sottosuolo, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già trattati nella presente direttiva o in altra normativa comunitaria;

  2. 2) «regione marina»: regione di cui all’articolo 4. Le regioni e sottoregioni marine sono designate per agevolare l’attuazione della presente direttiva e sono determinate tenendo conto dei fattori idrologici, oceanografici e biogeografici;

  3. 3) «strategia per l’ambiente marino»: strategia da sviluppare e attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all’articolo 5;

  4. 4) «stato ecologico»: stato generale dell’ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all’interno o all’esterno della zona considerata;

  5. 5) «buono stato ecologico»: stato ecologico delle acque marine tale per cui queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e l’utilizzo dell’ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future, vale a dire:

    1. a) la struttura, le funzioni e i processi degli ecosistemi che compongono l’ambiente marino, assieme ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentono a detti ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all’attività umana. Le specie e gli habitat marini sono protetti, viene evitata la perdita di biodiversità dovuta all’attività umana e le diverse componenti biologiche funzionano in modo equilibrato;

    2. b) le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, ivi comprese le proprietà derivanti dalle attività umane nella zona interessata, sostengono gli ecosistemi come sopra descritto. Gli apporti antropogenici di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell’ambiente marino non causano effetti inquinanti.

    Il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o sottoregione marina di cui all’articolo 4, in base ai descrittori qualitativi di cui all’allegato I. Per conseguire un buono stato ecologico, si applica la gestione adattativa basata sull’approccio ecosistemico;

  6. 6) «criteri»: caratteristiche tecniche distintive strettamente collegate a descrittori qualitativi;

  7. 7) «traguardo ambientale»: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni auspicate dei diversi componenti delle acque marine e di pressioni e impatti sulle stesse, relativamente a ciascuna regione o sottoregione marina. I traguardi ambientali sono fissati in conformità dell’articolo 10;

  8. 8) «inquinamento»: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell’ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall’uomo, che provoca o che può provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, ostacoli alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l’uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle acque marine che ne pregiudichino l’utilizzo e una riduzione della funzione ricreativa dell’ambiente marino o, in generale, il deterioramento dell’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;

  9. 9) «cooperazione regionale»: cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, paesi terzi che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di strategie per l’ambiente marino;

  10. 10) «convenzioni marittime regionali»: convenzioni internazionali o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi che si prefiggono la protezione dell’ambiente marino delle regioni marine di cui all’articolo 4, quali la convenzione per la protezione dell’ambiente marino nel Mar Baltico, la convenzione per la protezione dell’ambiente marino nell’Atlantico nordorientale e la convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

Art. 4 Regioni e sottoregioni marine

1. Gli Stati membri, nell’adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva, tengono in debita considerazione il fatto che le acque marine soggette alla loro sovranità o giurisdizione formano parte integrante delle seguenti regioni marine:

  1. a) Mar Baltico;

  2. b) Oceano Atlantico nordorientale;

  3. c) Mar Mediterraneo;

  4. d) Mar Nero.

2.

Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni, a livello opportuno, delle acque marine di cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

  1. a) nell’Oceano Atlantico nordorientale:

    1. i) il grande Mare del Nord, compreso il Kattegat, e il Canale della Manica;

    2. ii) il Mar Celtico;

    3. iii) il Golfo di Biscaglia e la costa iberica;

    4. iv) nell’Oceano Atlantico, la regione biogeografica macaronesica, costituita dalle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie;

  2. b) nel Mar Mediterraneo:

    1. i) il Mar Mediterraneo occidentale;

    2. ii) il Mare Adriatico;

    3. iii) il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale;

    4. iv) il Mar Egeo orientale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data prevista all’articolo 26, paragrafo 1, primo comma, le sottodivisioni eventualmente stabilite, che potranno tuttavia rivedere al termine della valutazione iniziale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Art. 5 Strategie per l’ambiente marino

1. Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una strategia per l’ambiente marino per le sue acque marine in base al piano d’azione indicato al paragrafo 2, lettere a) e b).

2. Gli Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che, entro ciascuna regione o sottoregione marina, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare i seguenti vari elementi delle strategie per l’ambiente marino di cui alle lettere a) e b), siano coerenti e coordinati in tutta le regione o sottoregione marina interessata, conformemente al seguente piano d’azione per il quale gli Stati membri interessati si sforzano di seguire un’impostazione comune:

  1. a) preparazione:

    1. i) entro il 15 luglio 2012: valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell’impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in conformità dell’articolo 8;

    2. ii) entro il 15 luglio 2012: definizione del buono stato ecologico delle acque considerate, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1;

    3. iii) entro il 15 luglio 2012: definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1;

    4. iv) entro il 15 luglio 2014: salvo diversa disposizione della pertinente legislazione comunitaria, elaborazione e attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l’aggiornamento periodico dei traguardi, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1;

  2. b) programma di misure:

    1. i) entro il 2015, elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico, in conformità dell’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3;

    2. ii) entro il 2016, avvio del programma di cui al punto i), in conformità dell’articolo 13, paragrafo 10.

3. Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva, qualora lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente, dovrebbero elaborare un piano d’azione, conformemente al paragrafo 1, che comprenda 1’avvio anticipato dei programmi di misure, nonché eventuali misure protettive più restrittive, purché ciò non impedisca il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico in un’altra regione o sottoregione marina. In tali casi:

  1. a) gli Stati membri interessati informano la Commissione del calendario riveduto e agiscono di conseguenza;

  2. b) la Commissione è invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l’ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.

Art. 6 Cooperazione regionale

1. Al fine di conseguire il coordinamento di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ove ciò sia fattibile e appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione.

2.

Ai fini dell’istituzione e dell’attuazione delle strategie per l’ambiente marino, gli Stati membri, all’interno di ogni regione o sottoregione marina, si adoperano, avvalendosi dei pertinenti consessi internazionali, tra cui rientrano i meccanismi e le strutture delle convenzioni marittime regionali, per coordinare i loro interventi con i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione o sottoregione marina.

In tale contesto gli Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività pertinenti elaborati nell’ambito di strutture risultanti da accordi internazionali, quali le convenzioni marittime regionali.

Il coordinamento e la cooperazione sono estesi, se del caso, a tutti gli Stati membri situati nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina, inclusi i paesi senza sbocco al mare, al fine di permettere agli Stati membri situati in detta regione o sottoregione marina di adempiere agli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva, avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti previste dalla presente direttiva o dalla direttiva 2000/60/CE.

Art. 7 Autorità competenti

1.

Entro il 15 luglio 2010 gli Stati membri designano per ogni regione o sottoregione marina interessata l’autorità o le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva nelle loro acque marine.

Entro il 15 gennaio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell’allegato II.

Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione l’elenco delle loro autorità competenti per quanto riguarda gli organismi internazionali di cui sono parti e che sono pertinenti per l’attuazione della presente direttiva.

Anche gli Stati membri il cui territorio è situato nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina designano l’autorità o le autorità competenti per la cooperazione e il coordinamento di cui all’articolo 6.

2. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

Capo II. Strategie per l’ambiente marino: preparazione

Art. 8 Valutazione

1. Per ciascuna regione o sottoregione marina, gli Stati membri procedono a una valutazione iniziale delle loro acque marine che tiene conto dei dati esistenti, ove disponibili, e contiene:

  1. a) un’analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque, realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati alla tabella 1 dell’allegato III e comprendente le caratteristiche fisico-chimiche, i tipi di habitat, le caratteristiche biologiche e l’idromorfologia;

  2. b) un’analisi delle pressioni e degli impatti principali, compresi quelli derivanti dalle attività umane, sullo stato ecologico delle acque, che:

    1. i) sia realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 2 dell’allegato III e comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni nonché le tendenze ravvisabili;

    2. ii) comprenda gli effetti cumulativi e sinergici principali; e

    3. iii) tenga conto delle valutazioni pertinenti che sono state effettuate in virtù della vigente legislazione comunitaria;

  3. c) un’analisi degli aspetti socio-economici dell’utilizzo delle dette acque e del costo del degrado dell’ambiente marino.

2. Le analisi di cui al paragrafo 1 tengono conto di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nell’ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni della vigente legislazione comunitaria, in particolare della direttiva 2000/60/CE. Esse tengono altresì conto di altre valutazioni pertinenti, tra cui quelle condotte congiuntamente nel contesto delle convenzioni marittime regionali, o le utilizzano come base per ottenere una valutazione globale dello stato dell’ambiente marino.

3. Gli Stati membri preparano la valutazione di cui al paragrafo 1 sforzandosi, mediante il coordinamento stabilito in virtù degli articoli 5 e 6, di garantire che:

  1. a) i metodi di valutazione siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina;

  2. b) siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontalieri.

Art. 9 Definizione di buono stato ecologico

1.

Sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all’allegato I.

Gli Stati membri tengono conto degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 1 dell’allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico-chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell’idromorfologia.

Gli Stati membri tengono inoltre conto di pressioni o impatti di attività dell’uomo in ciascuna regione o sottoregione marina, tenendo presente gli elenchi indicativi di cui alla tabella 2 dell’allegato III.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data in cui quest’ultima è stata stabilita.

3. I criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono definiti, sulla base degli allegati I e III, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, entro il 15 luglio 2010, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Prima di proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali.

Art. 10 Definizione di traguardi ambientali

1.

Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina, una serie esaustiva di traguardi ambientali con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell’ambiente marino, tenendo conto degli elenchi indicativi di pressioni e impatti che figurano alla tabella 2 dell’allegato III e delle caratteristiche che figurano nell’allegato IV.

Nello stabilire i suddetti traguardi e indicatori gli Stati membri tengono conto del fatto che continuano ad essere applicabili alle acque in questione i pertinenti traguardi ambientali esistenti definiti a livello nazionale, comunitario o internazionale, garantendo che tali traguardi siano reciprocamente compatibili e che, per quanto possibile, si tenga anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i traguardi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.

Art. 11 Programmi di monitoraggio

1.

Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano ed attuano, sulla scorta degli elenchi indicativi di elementi che figurano nell’allegato III e dell’elenco di cui all’allegato V, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle loro acque marine, in funzione degli traguardi ambientali definiti ai sensi dell’articolo 10.

I programmi di monitoraggio sono compatibili all’interno delle regioni o sottoregioni marine e fondati sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla legislazione comunitaria, comprese le direttive Habitat e Uccelli selvatici, o da accordi internazionali e sono compatibili con le stesse.

2. Gli Stati membri che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina stabiliscono programmi di monitoraggio conformemente al paragrafo 1 e, ai fini della coerenza e del coordinamento, si adoperano per assicurare che:

  1. a) i metodi di monitoraggio siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina al fine di agevolare la comparabilità dei risultati del monitoraggio;

  2. b) siano presi in considerazione gli impatti transfrontalieri significativi e le caratteristiche transfrontaliere significative.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio entro tre mesi dalla loro elaborazione.

4. Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.