Decisione del Consiglio del 18 dicembre 2012 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni (2012/827/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania1 ("accordo di partenariato").
Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo ("nuovo protocollo") che conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca. A seguito di tali negoziati, il 26 luglio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo.
Il protocollo attuale a tale accordo di partenariato è giunto a scadenza il 31 luglio 2012.
Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca delle navi dell'UE, l’articolo 9 del nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
È opportuno firmare il nuovo protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma, a nome dell’Unione, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Mauritania per un periodo di due anni ("protocollo") è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Art. 3
Il protocollo è applicato su base provvisoria, conformemente all'articolo 9, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente S. Aletraris