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Decisione 2012/835/PESC del Consiglio del 21 dicembre 2012 che proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC1.

Il 28 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/483/PESC2 che modifica la decisione 2010/96/PESC e la proroga per un ulteriore periodo di un anno.

A causa del ritardo nell'adozione di una nuova decisione del Consiglio che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC, è necessario prorogare la validità di quest'ultima al fine di coprire la presenza della missione militare di formazione dell'UE, EUTM Somalia, in Uganda a partire dal 1o gennaio 2013.

A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente missione.

È opportuno prorogare ulteriormente la missione militare dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2010/96/PESC è così modificata:

  1. 1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 Disposizioni finanziarie 1. I costi comuni della missione militare dell'UE sono amministrati conformemente alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)3 ("ATHENA"). 2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'UE per il periodo fino al 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 60 %. 3. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 9 agosto 2011 al 31 dicembre 2012 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 %. 4. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013 è pari a 0,05 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo, 1 di ATHENA è pari al 100 %.

  2. 2) all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il mandato della missione militare dell'UE termina il 31 gennaio 2013.".

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente A. D. Mavroyiannis