Decisione di esecuzione della Commissione del 26 febbraio 2013 riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2013) 1043] (I testi in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (2013/115/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 20, paragrafo 3, l’articolo 22, lettera a), l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 37, paragrafo 7, e vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)2, in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 20, paragrafo 4, l’articolo 22, lettera a), l’articolo 51, paragrafo 4, e l’articolo 52, paragrafo 7,
sentito il garante europeo della protezione dei dati,
Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) diventerà operativo nella prima metà del 2013. Conterrà solo le informazioni indispensabili a identificare una persona o un oggetto ed eseguire l’azione richiesta. Inoltre, affinché esso possa funzionare correttamente, gli Stati membri si scambieranno le informazioni supplementari relative alle segnalazioni. Lo scambio di informazioni supplementari avverrà attraverso gli uffici Sirene.
Per facilitare il lavoro quotidiano degli uffici Sirene e degli utenti del SIS II coinvolti nelle attività Sirene, nel 2008 è stato adottato un manuale Sirene per il SIS II mediante uno strumento giuridico dell’ex primo pilastro, la decisione 2008/333/CE della Commissione3, e uno strumento giuridico dell’ex terzo pilastro, la decisione 2008/334/GAI della Commissione4.
È ora necessario modificare il manuale Sirene per il SIS II al fine di rispondere meglio alle esigenze operative degli utenti e del personale coinvolti nelle attività Sirene, aumentare la coerenza delle procedure di lavoro e assicurare che le norme tecniche corrispondano allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche.
Gli Stati membri hanno elaborato norme diverse sulle autorità che hanno accesso al SIS II abilitate a inserire, aggiornare o cancellare segnalazioni. Molti di loro, inoltre, si sono dotati di uffici integrati per la cooperazione internazionale di polizia, compreso in ambito Europol, Interpol e Sirene, il cui personale svolge tutte le attività necessarie. È pertanto opportuno estendere il campo di applicazione del manuale Sirene a tutti gli utenti del SIS II e a tutto il personale coinvolto nelle attività Sirene.
Occorre rivedere le disposizioni del manuale Sirene onde, tra l’altro, tener conto delle nuove capacità tecniche per effettuare ricerche nel SIS II, aggiornare la descrizione dei mezzi tecnici di comunicazione tra uffici Sirene, chiarire le procedure per le segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso, chiarire le procedure per la gestione delle segnalazioni nel SIS II, comprese le nuove categorie di oggetti di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI, e tener conto delle procedure per lo scambio di informazioni supplementari quando emerge che una segnalazione nel SIS II riguarda un veicolo i cui dati sono stati riprodotti a fini criminali.
Per garantire la conformità delle regole di trascrizione e di traslitterazione in ambito SIS II e Sirene, è opportuno che tali regole siano pienamente allineate all’ultima versione del documento di controllo dell’interfaccia (ICD 3.0) per il SIS II, di cui al regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)5. Occorre inoltre che i formulari usati dagli uffici Sirene per lo scambio di informazioni supplementari siano allineati all’architettura tecnica definita nel documento sullo scambio di dati tra uffici Sirene (Data exchange between Sirene Bureaux — DEBS) e si presentino in un formato più chiaro e facile da usare. È altresì opportuno fornire chiarimenti sulle procedure per la raccolta di statistiche sugli hit nel SIS II e sullo scambio di informazioni supplementari, inserendoli in una nuova appendice del manuale Sirene.
Dato il numero di modifiche sostanziali apportate al manuale Sirene per il SIS II adottato nel 2008, è necessario adottare un nuovo manuale Sirene. Occorre pertanto abrogare la decisione 2008/333/CE e la decisione 2008/334/GAI.
La protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati nel SIS II sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI. In mancanza di disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 1987/2006, allo scambio di informazioni supplementari relative a segnalazioni basate sull’articolo 24 del suddetto regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati6. In mancanza di disposizioni specifiche della decisione 2007/533/GAI, allo scambio di informazioni supplementari relative a tutte le altre segnalazioni si applica la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale7.
Dato che il regolamento (CE) n. 1987/2006 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 il recepimento di tale acquis nel proprio diritto interno. La Danimarca partecipa alla decisione 2007/533/GAI; pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione.
Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen8.
L’Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen9.
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen10 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo11.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen12 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio13.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen14 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio15.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 67 della decisione 2007/533/GAI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
In allegato è riportato il manuale Sirene, nelle cui appendici figurano altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione («SIS II»). Il manuale e le appendici si applicano al personale coinvolto nelle attività Sirene e a tutti gli utenti del SIS II.
Art. 2
La decisione 2008/333/CE della Commissione e la decisione 2008/334/GAI della Commissione sono abrogate.
Art. 3
La presente decisione produce effetti a decorrere dal giorno della notifica.
Essa si applica a partire dalla data che il Consiglio stabilirà, deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.
Art. 4
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2013 Per la Commissione Cecilia Malmström Membro della Commissione