Decisione di esecuzione della Commissione del 2 aprile 2013 che modifica la direttiva 2008/72/CE del Consiglio per estendere la deroga relativa alle condizioni d’importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2013) 1773] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/166/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi1, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/72/CE, la Commissione stabilisce se le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nell’Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni di tale direttiva.
Tuttavia, la Commissione non dispone ancora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.
Onde evitare l’interruzione del flusso di scambi, occorre autorizzare gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, da paesi terzi a continuare ad applicare a tali prodotti condizioni almeno equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nell’Unione, in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/72/CE. Il periodo di applicazione della deroga prevista per tali importazioni dalla direttiva 2008/72/CE va quindi prorogato oltre il 31 dicembre 2012. Dagli elementi di prova disponibili risulta che non si sono verificati problemi per quanto concerne la conformità dei materiali importati alle disposizioni della direttiva 2008/72/CE. È ragionevole ritenere che i materiali importati saranno conformi alla legislazione dell’Unione per altri 10 anni.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/72/CE.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/72/CE, la data «31 dicembre 2012» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022».
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione