Decisione del Consiglio del 27 giugno 2013 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) (2013/421/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio1 ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 19832.
Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio3, conformemente alla quale la Commissione deve pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.
Dopo lunghe deliberazioni, nell’ottobre 2011 il gruppo di lavoro della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulle questioni doganali relative ai trasporti ha deciso che era necessario apportare alcune modifiche alla convenzione TIR. Tali modifiche riguardano l’articolo 6 e l’introduzione di una nuova parte III nell’allegato 9 della convenzione TIR, che stabilisce le condizioni e i requisiti che devono essere rispettati da un’organizzazione internazionale autorizzata ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR.
Le modifiche proposte della convenzione TIR introducono una definizione di organizzazione internazionale e stabiliscono chiaramente il relativo processo di autorizzazione. L’inserimento di una nuova parte III nell’allegato 9 completerebbe la finalità di tale allegato definendo chiaramente i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori del regime TIR e ne accrescerebbe la trasparenza della gestione. L’introduzione di tali condizioni e requisiti nel testo giuridico della convenzione TIR semplificherebbe inoltre il testo dell’accordo scritto tra l’UNECE e l’organizzazione internazionale conformemente alla nota esplicativa 0.6.2 bis 2 dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione TIR.
I delegati di tutti gli Stati membri hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica nell’ambito del comitato della legislazione doganale («coordinamento Ginevra»).
Nella sua cinquantatreesima riunione del febbraio 2012, il comitato amministrativo della convenzione TIR ha adottato le modifiche proposte della convenzione TIR, con riserva dell’espletamento delle procedure interne dell’Unione.
Il 5 luglio 2012 il comitato amministrativo ha trasmesso al segretario generale, conformemente all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, della convenzione TIR, le proposte di modifica dell’articolo 6, paragrafo 2 bis, e dell’allegato 9 del testo della convenzione TIR, adottate nell’ambito della cinquantatreesima riunione tenutasi a Ginevra il 9 febbraio 2012. Il 10 luglio 2012 il segretario generale ha pubblicato la notifica depositaria C.N.358.2012.TREATIES per informare che, qualora entro il 10 luglio 2013 nessuna delle parti contraenti abbia sollevato obiezioni alle modifiche proposte, queste entrerebbero in vigore il 10 ottobre 2013.
È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione, con riguardo alla proposta di modifica,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR è basata sul progetto di allegato del comitato amministrativo accluso alla presente decisione.
Le modifiche della convenzione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013 Per il Consiglio Il presidente E. Gilmore