Decisione del Consiglio del 27 giugno 2013 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (2014/941/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
È opportuno che l'Unione e il Canada amplino la cooperazione doganale per coprire le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica e alla gestione dei rischi connessi al fine di accrescere la sicurezza lungo tutta la catena logistica, facilitando nel contempo il commercio legittimo.
Conformemente alla decisione 2012/643/UE del Consiglio1 e con riserva della sua conclusione, l'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica («accordo») è stato firmato il 4 marzo 2013.
La posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato misto di cooperazione doganale (CMCD) UE-Canada, se deve adottare atti che hanno effetti giuridici, dovrebbe essere decisa secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se necessario, le altre posizioni che devono essere adottate dall'Unione nel CMDC dovrebbero essere stabilite dal Consiglio conformemente all'articolo 16 del trattato sull'Unione europea.
È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica («accordo») è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 9 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dallo stesso2.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013 Per il Consiglio Il presidente E. Gilmore