Decisione del Consiglio del 1o luglio 2013 recante modifica del suo regolamento interno (2013/345/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,
L'articolo 3, paragrafo 3, primo e quarto comma, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede che, fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione.
Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno del Consiglio1 (nel prosieguo "regolamento interno").
Il 14 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/37/UE2, recante modifica del suo regolamento interno, al fine di adattare le cifre di cui all'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno con effetto al 1o gennaio 2013, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, di tale allegato.
In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione, è necessario modificare l'allegato III del regolamento interno per tener conto della popolazione di tale paese,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La tabella di cui all'allegato III, articolo 1, del regolamento interno è così modificata:
1) Dopo la voce relativa all'Irlanda è inserita la seguente nuova voce: "Croazia 4398,2";
2) La voce "Totale" è sostituita dalla seguente: "Totale 508077,9";
3) La voce "Soglia (62 %)" è sostituita dalla seguente: "Soglia (62 %) 315008,3".
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius