Decisione del Consiglio del 15 luglio 2013 relativa alla conclusione dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (2014/300/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione.
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka1 («accordo») su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.
Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 27 settembre 2012, in conformità alla decisione 2013/100/UE del Consiglio2.
È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka è approvato a nome dell'Unione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, procede alla notifica di cui all'articolo 7 dell'accordo3.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 luglio 2013 Per il Consiglio Il presidente V. Jukna