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Decisione del Consiglio del 15 luglio 2013 relativa alla conclusione dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (2014/300/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione.

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka1 («accordo») su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 27 settembre 2012, in conformità alla decisione 2013/100/UE del Consiglio2.

È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka è approvato a nome dell'Unione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, procede alla notifica di cui all'articolo 7 dell'accordo3.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 luglio 2013 Per il Consiglio Il presidente V. Jukna