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Decisione di esecuzione della Commissione del 16 luglio 2013 relativa al contributo finanziario dell’Unione europea ai programmi nazionali di 11 Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia) nel 2013 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca [notificata con il numero C(2013) 4434] (I testi in lingua bulgara, tedesca, danese, italiana, lettone, lituana, maltese, rumena, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede) (2013/424/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare1, in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,

Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall’Unione europea per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e gestione di dati.

I programmi devono essere elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca2 e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione3.

La Bulgaria, la Danimarca, la Germania, l’Italia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Romania, la Slovenia, la Finlandia e la Svezia hanno presentato programmi nazionali per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per gli anni 2011-2013, secondo quanto disposto dall’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono stati approvati nel 2011 in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

I suddetti Stati membri hanno presentato le previsioni annuali di bilancio per il 2013, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca4. La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio degli Stati membri in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto dei programmi nazionali approvati.

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell’Unione a ciascun programma nazionale secondo la procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008.

Secondo il disposto dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L’articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l’azione finanziaria dell’Unione nell’ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca.

La presente decisione costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione5.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2013 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.

Art. 2

La Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2013 Per la Commissione Maria Damanaki Membro della Commissione