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Decisione del Consiglio del 22 luglio 2013 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese (2013/462/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 16 aprile 2007 il Consiglio ha approvato l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea («accordo di partenariato») mediante adozione del regolamento (CE) n. 450/20071.

L’ultimo protocollo dell’accordo di partenariato2 è scaduto il 2 dicembre 2011.

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo che conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica gabonese in materia di pesca. In esito a tali negoziati, il 24 aprile 2013 è stato siglato un nuovo protocollo.

Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi UE, il nuovo protocollo prevede la sua applicazione a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

È opportuno firmare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma a nome dell’Unione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese («protocollo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Art. 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 14, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton