Decisione del Consiglio e della Commissione del 22 luglio 2013 che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione UE–Serbia relativa all’adozione del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE–Serbia (2013/489/UE, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 8 e 9,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Consiglio a norma dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
vista la decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
L’articolo 119 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra («accordo»), istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.
A norma dell’articolo 120 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
A norma dell’articolo 122 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione.
A norma dell’articolo 122 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, a cui può delegare i suoi poteri.
A norma dell’articolo 124 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell’esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento,
Il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali, le altre organizzazioni della società civile e le autorità regionali e locali dell’Unione europea e della Serbia possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all’integrazione europea.
È opportuno organizzare tale cooperazione mediante l’istituzione di due comitati consultivi misti,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica nel consiglio di stabilizzazione e di associazione UE–Serbia relativa all’adozione del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE–Serbia si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton Per la Commissione, a nome del presidente C. Malmström Membro della Commissione