Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 settembre 2013 che modifica la decisione di esecuzione 2013/443/UE riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia [notificata con il numero C(2013) 5904] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/453/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno2, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
In seguito alla notifica da parte dell’Italia della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in un’azienda situata nel comune di Ostellato, nella provincia di Ferrara, regione Emilia-Romagna, in data 15 agosto 2013, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/439/UE3, che stabilisce disposizioni sulle zone di protezione e sorveglianza da istituire attorno al focolaio.
A causa della comparsa di un secondo focolaio di malattia nel comune di Mordano, nella provincia di Bologna, regione Emilia-Romagna, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/443/UE4, che ha modificato i limiti delle zone di protezione e sorveglianza ed ha istituito ulteriori zone soggette a restrizioni. Tali zone sono state definite nelle parti A, B e C dell’allegato di tale decisione. La comparsa di ulteriori focolai di malattia rende necessario modificare le zone soggette a restrizioni di cui alle succitate parti A, B e C dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/443/UE.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2013/443/UE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2013/443/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione