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Decisione del Consiglio del 30 settembre 2013 relativa all'applicazione del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motocicli per quanto riguarda le emissioni acustiche (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/483/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con la decisione 97/836/CE1 l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni2 («accordo del 1958 riveduto»).

Le prescrizioni armonizzate del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motocicli per quanto riguarda le emissioni acustiche3 («regolamento n. 41 dell'UNECE») intendono eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e protezione.

La direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 e la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 e le sue misure di attuazione stabiliscono l'adozione di livelli sonori ammissibili, dispositivi di scarico e procedure di prova dei veicoli a motore a due e tre ruote.

Il capitolo 9 dell'allegato III della direttiva 97/24/CE contiene prescrizioni per l'omologazione dei veicoli della categoria L per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico. Alla categoria L appartengono i veicoli leggeri come le biciclette elettriche, i motocicli a due o tre ruote, i motocicli con e senza sidecar, i tricicli e i quadricicli.

Alla data di adesione all'accordo del 1958 riveduto, l'Unione ha aderito a un numero limitato di regolamenti dell'UNECE elencati nell'allegato II della decisione 97/836/CE; il regolamento n. 41 dell'UNECE non era compreso in tale elenco.

Come stabilito dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 97/836/CE e a norma dell'articolo 1, paragrafo 7, dell'accordo del 1958 riveduto, l'Unione può decidere di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti dell'UNECE a cui non ha aderito al momento della sua adesione all'accordo del 1958 riveduto.

È opportuno ora che l'Unione applichi il regolamento n. 41 dell'UNECE al fine di avere prescrizioni comuni armonizzate a livello internazionale, in modo da agevolare gli scambi internazionali e sostituire le prescrizioni di omologazione vigenti stabilite dal capitolo 9 dell'allegato III della direttiva 97/24/CE. Ciò consentirà alle imprese europee di seguire un'unica serie di prescrizioni riconosciute a livello mondiale, in particolare nelle parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'Unione europea applica il regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motocicli per quanto riguarda le emissioni acustiche.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3

La Commissione notifica la presente decisione al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius