Decisione 2013/517/PESC del Consiglio del 21 ottobre 2013 sul sostegno dell’Unione europea alle attività svolte dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (la «strategia»), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell’Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
L’Unione sta attivamente attuando la strategia nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori1. Tale posizione comune chiede, tra l’altro, la promozione della conclusione degli accordi di salvaguardia globali dell’AIEA e dei protocolli addizionali e impegna l’Unione ad adoprarsi per fare degli accordi di salvaguardia globali dell’AIEA e dei protocolli addizionali la norma per il sistema di verifica dell’AIEA.
Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/495/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nell’ambito del piano per la sicurezza nucleare e della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa2.
Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/574/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa3.
Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/418/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa4.
Il 14 aprile 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/314/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa5.
Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/585/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa6.
Il rafforzamento del controllo delle sorgenti radioattive ad alta attività, in conformità della dichiarazione del G8 e del piano d’azione sulla sicurezza delle sorgenti radioattive, adottato nel 2003 al vertice di Evian, permane un obiettivo importante per l’Unione, che sarà perseguito attraverso contatti con paesi terzi.
L’8 luglio 2005 gli Stati parte e la Comunità europea dell’energia atomica hanno convenuto per consenso di modificare la convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare (CPPNM) al fine di ampliarne la portata e ricomprendervi l’uso e lo stoccaggio nazionali per scopi pacifici di materiali e installazioni nucleari nonché il trasporto degli stessi, e di obbligare gli Stati parte ad assoggettare le violazioni a sanzioni penali.
Il 7 luglio 2007 è entrata in vigore la convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, che impone agli Stati parte di dotarsi di leggi per rendere penalmente rilevanti le violazioni previste nella convenzione.
L’AIEA persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando da 3 a 11 della presente decisione. Ciò avviene mediante l’attuazione del suo piano per la sicurezza nucleare, finanziato interamente tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare dell’AIEA medesima.
L’Unione partecipa al vertice sulla sicurezza nucleare e si impegna ad adoperarsi ulteriormente per rafforzare la sicurezza nucleare e assistere i paesi terzi al riguardo. L’Unione si compiace delle recenti misure volte a rafforzare il piano per la sicurezza nucleare dell’AIEA nonché della conferenza internazionale sulla sicurezza nucleare organizzata dall’Agenzia dal 1o al 5 luglio 2013. L’Unione si prefigge di mantenere la sostenibilità e l’efficacia dell’attuazione delle precedenti azioni comuni e decisioni del Consiglio a sostegno dei piani per la sicurezza nucleare dell’AIEA e si impegna a fornire ulteriore sostegno in vista dell’adozione del piano per la sicurezza nucleare 2014-2017 dell’AIEA. Al fine di evitare duplicazioni degli sforzi e ottimizzare l’economicità e la costante riduzione del rischio, si opererà in stretto coordinamento con l’iniziativa centri di eccellenza chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) dell’UE nonché con altre iniziative e programmi.
L’attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all’AIEA la quale, in base alla sua esperienza di lunga data ed ampiamente riconosciuta nel settore della sicurezza nucleare, può rafforzare notevolmente le pertinenti capacità nei paesi destinatari. I progetti sostenuti dall’Unione possono essere finanziati esclusivamente tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare dell’AIEA. Detti contributi forniti dall’Unione saranno determinanti per consentire all’AIEA di svolgere un ruolo fondamentale nel settore della sicurezza nucleare sostenendo gli sforzi compiuti dai paesi per adempiere alle proprie responsabilità in materia di sicurezza nucleare, come riconosciuto altresì nel quadro del vertice sulla sicurezza nucleare,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di attuare immediatamente e praticare ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione sostiene le attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari per conseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare progressi nell’universalizzazione degli strumenti internazionali in materia di non proliferazione e di sicurezza nucleare, accordi di salvaguardia globali dell’AIEA e protocolli addizionali compresi;
b) potenziare la protezione dei materiali e delle attrezzature sensibili sotto il profilo della proliferazione e relativa tecnologia, fornendo assistenza legislativa e regolamentare nel settore della sicurezza e della salvaguardia nucleari;
c) rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e la relativa risposta.
2.
I progetti dell’AIEA che corrispondono a misure della strategia sono volti a:
assicurare la sostenibilità e l’efficacia del sostegno fornito attraverso le precedenti azioni comuni e decisioni del Consiglio,
rafforzare l’infrastruttura interna di sostegno alla sicurezza nucleare degli Stati,
rafforzare il quadro legislativo e regolamentare degli Stati,
rafforzare i sistemi di sicurezza nucleare e le misure di sicurezza nucleare per i materiali nucleari ed altri materiali radioattivi,
rafforzare l’infrastruttura istituzionale e la capacità degli Stati di trattare materiali nucleari e altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare,
rafforzare la capacità degli Stati di affrontare e reagire alla cibercriminalità incidente sulla sicurezza nucleare,
sviluppare capacità di laboratorio supplementari per sostenere la valutazione del controllo industriale e delle tecnologie a livello di sistemi elettronici impiegati per individuare le vulnerabilità all’utilizzo a fini di cibercriminalità e sensibilizzare in merito a tali aspetti, anche mediante la partecipazione a scambi regionali, nonché l’utilizzazione di misure compensatorie o di riparazione.
La selezione degli Stati e dei progetti destinatari è effettuata dal Consiglio basandosi su una valutazione complessiva delle necessità da parte dell’AIEA e su altre considerazioni, allo scopo di assicurare il massimo impatto dell’azione.
Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l’«AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. I progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 sono realizzati dall’AIEA, ente incaricato dell’attuazione del progetto. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le modalità necessarie con l’AIEA.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 8050000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con l’AIEA. L’accordo di finanziamento dispone che l’AIEA deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
Art. 4
1. L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dall’AIEA. Tali rapporti formano la base della valutazione del Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa termina 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento concluso tra la Commissione e l’AIEA o 12 mesi dopo la data della sua adozione qualora entro tale data non sia stato concluso alcun accordo di finanziamento.
Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2013 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton