Decisione di esecuzione della Commissione del 29 novembre 2013 recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi [notificata con il numero C(2013) 8417] (2013/722/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,
La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e zoonosi.
L’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE dispone inoltre l’introduzione di un’azione finanziaria dell’Unione al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi elencate nell’allegato I di tale decisione.
La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi2 dispone che, per essere approvati nel quadro dell’azione finanziaria dell’Unione, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare almeno i criteri fissati nell’allegato di tale decisione.
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili3, dispone l’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (transmissible spongiform encephalopathies — TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria4, prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l’altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, alla conoscenza del pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre quindi approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.
Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione di zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dell’Unione.
Data l’importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di sanità pubblica e di salute degli animali, è opportuno fissare il contributo finanziario dell’Unione alle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.
Sebbene la situazione epidemiologica delle TSE nell’Unione sia notevolmente migliorata negli ultimi anni, la sorveglianza rivolta a specifiche sottopopolazioni animali resta di grande rilevanza per offrire informazioni affidabili circa la prevalenza e l’evoluzione delle TSE negli Stati membri e, al tempo stesso, verificare l’efficacia delle misure preventive in essere. È pertanto opportuno fissare il contributo finanziario dell’Unione al 100 % dei costi sostenuti dagli Stati membri per l’espletamento di determinate prove di laboratorio per la sorveglianza delle TSE nell’ambito dei programmi approvati.
I programmi di eradicazione della rabbia in alcuni Stati membri stanno attualmente per raggiungere l’obiettivo di eradicare questa malattia che rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica, mentre in altri Stati membri svolgono un ruolo chiave nella prevenzione della reintroduzione della malattia nel resto dell’Unione. È opportuno mantenere un livello elevato di contributo finanziario da parte dell’Unione, pari al 75 %, al fine di potenziare gli sforzi degli Stati membri volti a eradicare al più presto tale malattia.
Alcuni Stati membri, che per diversi anni hanno attuato con successo programmi cofinanziati di eradicazione della rabbia, confinano con paesi terzi in cui tale malattia è presente. Per eradicare definitivamente la rabbia occorre attuare programmi di vaccinazione nei territori di tali paesi terzi confinanti con l’Unione. È opportuno fornire pieno sostegno alle attività nelle zone confinanti di tali paesi terzi per mezzo di un contributo finanziario dell’Unione pari al 100 % per le spese di acquisto e la distribuzione di vaccini orali.
Per consentire a tutti gli Stati membri aventi focolai di rabbia di proseguire senza interruzione le attività di vaccinazione orale previste dai rispettivi programmi, occorre prevedere la possibilità, su richiesta dello Stato membro interessato, di erogare anticipi fino al 60 % dell’importo massimo fissato per ciascun programma e nei limiti delle disponibilità di stanziamento.
Dal 2012 la peste suina classica è stata riscontrata nella popolazione di cinghiali in Lettonia, in un’area di confine fra la Federazione russa e la Bielorussia. La decisione di esecuzione 2013/427/UE della Commissione5 ha disposto un contributo finanziario di emergenza dell’Unione per la vaccinazione dei cinghiali contro la peste suina classica nei territori della Bielorussia vicini alle zone infette in Lettonia per il 2013, per controllare la diffusione dell’infezione e prevenire la reinfezione del territorio lettone. È opportuno mantenere il sostegno a tali attività in Bielorussia con un contributo finanziario dell’Unione del 100 % per alcuni dei costi in questione.
In ragione della specifica situazione epidemiologica e dei problemi finanziari, tecnici e amministrativi incontrati nella corretta attuazione del programma di eradicazione della brucellosi ovina e caprina in Grecia, è opportuno fornire un maggiore livello di finanziamento di alcune misure e sostenere la retribuzione di veterinari privati e di personale stagionale al fine di una corretta attuazione di tale programma.
La presenza di peste suina africana in Sardegna rappresenta una minaccia di diffusione della malattia in altre zone nell’Unione attraverso i movimenti illegali di prodotti o di animali. Per ridurre al minimo tale rischio è opportuno approvare una misura di sostegno finanziario all’Italia per l’attuazione di un rafforzamento dei controlli nei porti e aeroporti della Sardegna.
La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale e pluriennale presentato dagli Stati membri. Tali programmi sono conformi alla legislazione veterinaria dell’Unione e in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE.
Le misure ammissibili al sostegno finanziario dell’UE sono definite nella presente decisione di esecuzione della Commissione. In casi in cui l’ha ritenuto opportuno, la Commissione ha tuttavia informato per iscritto gli Stati membri sui limiti posti all’ammissibilità di talune misure in termini di numero massimo di attività realizzate o di aree geografiche interessate dai programmi.
Data l’importanza dei programmi annuali e pluriennali per il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell’applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE e sull’influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario dell’Unione per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati dovranno sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.
Ai sensi dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio6, e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione7, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’UE deve essere preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisca gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e adottata dall’istituzione o dalle autorità da essa delegate.
A fini di semplificazione e di riduzione dell’onere amministrativo concernente la gestione finanziaria dei programmi da parte degli Stati membri e della Commissione, è opportuno applicare un sistema di costi unitari per determinare il contributo dell’Unione alle attività ammissibili per il campionamento e le verifiche nell’ambito dei programmi approvati.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo I
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione di esecuzione si applicano le seguenti definizioni:
a) campionamento di animali domestici: la procedura della raccolta di materiale biologico degli animali dell’allevamento, effettuata da o per conto dell’autorità competente a fini di prove e test di laboratorio;
b) campionamento degli allevamenti di pollame: la raccolta di campioni dall’ambiente di un allevamento di pollame effettuata da o per conto dell’autorità competente nell’ambito di un programma di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica;
c) prova: la procedura eseguita su un campione in un laboratorio per individuare, diagnosticare o valutare la presenza o l’assenza di un agente patogeno, un processo di sviluppo della malattia o la suscettibilità a un determinato agente patogeno;
d) tubercolinizzazione: la procedura di esecuzione di un test cutaneo di reazione alla tubercolina quale definito nell’allegato B, punto 2, alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio8, nel quadro di un programma per la tubercolosi bovina.
Art. 2 Brucellosi bovina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Croazia, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), e punto 4, lettera a), per:
i) il campionamento di animali domestici;
ii) le prove del rosa bengala;
iii) le prove di fissazione del complemento;
b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i) i test SAT, sino a un importo massimo di 0,25 EUR in media per test;
ii) i test ELISA, sino a un importo massimo di 0,5 EUR in media per test;
iii) gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame;
iv) l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,50 EUR in media per dose;
v) l’indennizzo versato ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di 375 EUR in media per animale;
c) e non supera i seguenti importi:
i) 5100000 EUR per la Spagna;
ii) 150000 EUR per la Croazia;
iii) 2715000 EUR per l’Italia;
iv) 805000 EUR per il Portogallo;
v) 1560000 EUR per il Regno Unito.
Art. 3 Tubercolosi bovina
1. I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Croazia, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui al paragrafo 1:
a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 3 e punto 4, lettera b), per:
i) la tubercolinizzazione;
ii) i test del gamma interferone;
b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i) gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame;
ii) l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di 375 EUR in media per animale;
c) e non supera i seguenti importi:
i) 12700000 EUR per l'Irlanda;
ii) 14000000 EUR per la Spagna;
iii) 330000 EUR per la Croazia;
iv) 5100000 EUR per l'Italia;
v) 1035000 EUR per il Portogallo;
vi) 31000000 EUR per il Regno Unito.
3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, quando i costi della tubercolinizzazione non siano direttamente sostenuti dallo Stato membro, il contributo finanziario dell'Unione è limitato al 50 % dei costi reali sostenuti dallo Stato membro per l'acquisto della tubercolina.
Art. 4 Brucellosi degli ovini e dei caprini
1. I programmi di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentati da Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione agli Stati membri di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per la Grecia:
a) è fissato al 50 % del costo unitario definito all’allegato I, punto 1, lettera b) e punto 4, lettera c), per:
i) il campionamento di animali domestici;
ii) le prove del rosa bengala;
iii) le prove di fissazione del complemento;
b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i) gli esami batteriologici/test PCR, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame;
ii) l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,50 EUR in media per dose;
iii) l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per animale;
c) e non supera i seguenti importi:
i) 7300000 EUR per la Spagna;
ii) 385000 EUR per la Croazia;
iii) 3935000 EUR per l'Italia;
iv) 160000 EUR per Cipro;
v) 1125000 EUR per il Portogallo.
3. Il contributo finanziario dell’Unione alla Grecia:
a) è fissato al 75 % del costo unitario definito all’allegato I, punto 4, lettera c), per:
i) le prove del rosa bengala;
ii) le prove di fissazione del complemento;
b) è fissato al 75 % delle spese sostenute per:
i) gli esami batteriologici, sino a un importo massimo di 15 EUR in media per test;
ii) l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,75 EUR in media per dose;
iii) la retribuzione di veterinari privati che effettuano operazioni di vaccinazione e attività di campionamento nel quadro del programma;
iv) gli stipendi del personale stagionale assunto appositamente per la gestione dei dati sull’attuazione delle misure del programma;
c) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute per l’indennizzo da versare ai proprietari di animali macellati nell’ambito di tale programma, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per animale; e
d) non supera 3290000 EUR.
Art. 5 Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli animali domestici presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a) è fissato al 50 % del costo unitario cui all’allegato I, punto 1, lettera c), e punto 4, lettera d), per:
i) il campionamento di animali domestici;
ii) i test ELISA;
iii) i saggi PCR;
b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,50 EUR in media per dose;
c) e non supera i seguenti importi:
i) 11000 EUR per il Belgio;
ii) 100000 EUR per la Bulgaria;
iii) 72000 EUR per la Germania;
iv) 3000 EUR per l’Estonia;
v) 75000 EUR per la Grecia;
vi) 850000 EUR per la Spagna;
vii) 170000 EUR per la Francia;
viii) 2150000 EUR per l'Italia;
ix) 6000 EUR per la Lettonia;
x) 8000 EUR per la Lituania;
xi) 5000 EUR per Malta;
xii) 5000 EUR per l’Austria;
xiii) 25000 EUR per la Polonia;
xiv) 155000 EUR per il Portogallo;
xv) 115000 EUR per la Romania;
xvi) 16000 EUR per la Slovenia;
xvii) 25000 EUR per la Slovacchia;
xviii) 5000 EUR per la Finlandia.
Art. 6 Salmonella zoonotica
1. I programmi annuali di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il programma annuale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Polonia è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
3. Il programma annuale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione di Gallus gallus presentati dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
4. I programmi pluriennali di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Repubblica ceca sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
5. Il programma pluriennale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentato dalla Spagna è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.
6. Il programma pluriennale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus presentato dalla Polonia è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.
7. Il programma pluriennale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus presentato dal Belgio è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019.
8. Il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014:
a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punti 2 e 4, lettera e), per:
i) il campionamento degli allevamenti di pollame;
ii) gli esami batteriologici;
iii) gli esami di sierotipizzazione;
iv) i test per verificare l’efficacia delle operazioni di disinfezione;
v) i test per l’individuazione di agenti antimicrobici;
b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 7 per:
i) l’acquisto del vaccino, sino a un importo massimo di 0,05 EUR in media per dose;
ii) l’indennizzo da versare ai proprietari per:
l’abbattimento di volatili da riproduzione di Gallus gallus, sino a un importo massimo di 4 EUR in media per volatile;
l’abbattimento di volatili ovaioli di Gallus gallus, sino a un importo massimo di 2,20 EUR in media per volatile;
l’abbattimento di volatili da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo sino a un massimo di 12 EUR in media per volatile;
la distruzione di uova da cova di esemplari da riproduzione di Gallus gallus, sino a un importo massimo di 0,20 EUR in media per uovo;
la distruzione di uova da tavola di Gallus gallus, sino a un importo massimo di 0,04 EUR in media per uovo;
la distruzione di uova da cova di esemplari da riproduzione di Meleagris gallopavo, sino a un importo massimo di 0,40 EUR in media per uovo;
c) e non supera i seguenti importi:
i) 1000000 EUR per il Belgio;
ii) 70000 EUR per la Bulgaria;
iii) 175000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 3;
iv) 710000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 4;
v) 320000 EUR per la Danimarca;
vi) 980000 EUR per la Germania;
vii) 10000 EUR per l'Estonia;
viii) 25000 EUR per l’Irlanda;
ix) 860000 EUR per la Grecia;
x) 1390000 EUR per la Spagna;
xi) 1360000 EUR per la Francia;
xii) 205000 EUR per la Croazia;
xiii) 1700000 EUR per l'Italia;
xiv) 95000 EUR per Cipro;
xv) 75000 EUR per la Lettonia;
xvi) 10000 EUR per il Lussemburgo;
xvii) 1940000 EUR per l’Ungheria;
xviii) 20000 EUR per Malta;
xix) 2880000 EUR per i Paesi Bassi;
xx) 1190000 EUR per l’Austria;
xxi) 20000 EUR per il programma della Polonia di cui al paragrafo 2;
xxii) 3180000 EUR per il programma della Polonia di cui al paragrafo 6;
xxiii) 35000 EUR per il Portogallo;
xxiv) 250000 EUR per la Romania;
xxv) 35000 EUR per la Slovenia;
xxvi) 2500000 EUR per la Slovacchia;
xxvii) 150000 EUR per il Regno Unito.
Art. 7 Peste suina classica
1. I programmi di lotta e di sorveglianza della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Croazia, Lettonia, Ungheria, Romania Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a) è fissato al 50 % del costo unitario cui all’allegato I, punto 1, lettera d), e punto 4, lettera f), per:
i) il campionamento di animali domestici;
ii) i test ELISA;
iii) i saggi PCR;
iv) i test virologici;
b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i) la consegna dei cinghiali alle autorità per le prove di laboratorio, sino a un importo massimo di 5 EUR in media per animale;
ii) l’acquisto di vaccini orali, sino a un massimo di 0,50 EUR in media per dose;
c) e non supera i seguenti importi:
i) 150000 EUR per la Bulgaria;
ii) 710000 EUR per la Germania;
ii) 35000 EUR per la Francia;
iii)
iv) 145000 EUR per la Croazia;
v) 170000 EUR per la Lettonia;
vi) 60000 EUR per l'Ungheria;
vii) 835000 EUR per la Romania;
viii) 485000 EUR per la Slovacchia.
3.
Art. 8 Malattia vescicolare dei suini
1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolare suina presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 1, lettera e), per il campionamento di animali domestici;
b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute dall’Italia per:
i) i test ELISA sino a un importo massimo di 1 EUR n media per test;
ii) i saggi PCR sino a un importo massimo di 5 EUR in media per test;
iii) i test virologici sino a un importo massimo di 10 EUR in media per test;
c) non supera 815000 EUR per l'Italia.
Art. 9 Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
1. I programmi annuali di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. I programmi pluriennali di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati dalla Repubblica ceca e dalla Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
3. Il programma pluriennale di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
4. Il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014:
a) è fissato al 50 % del costo unitario cui all’allegato I, punto 1, lettera f), e punto 4, lettera g), per:
i) il campionamento di volatili domestici;
ii) i test ELISA;
iii) i test di immunodiffusione in gel di agar;
iv) i test HI per H5/H7;
v) le prove di isolamento del virus;
vi) i saggi PCR;
b) è fissato al 50 % dei costi ammissibili di ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 3 per la consegna dei volatili selvatici alle autorità per le prove di laboratorio nel quadro della sorveglianza passiva, sino a un importo massimo di 5 EUR in media per volatile;
c) e non supera i seguenti importi:
i) 50000 EUR per il Belgio;
ii) 15000 EUR per la Bulgaria;
iii) 15000 EUR per la Repubblica ceca;
iv) 65000 EUR per la Germania;
v) 5000 EUR per l'Estonia;
vi) 70000 EUR per l'Irlanda;
vii) 15000 EUR per la Grecia;
viii) 65000 EUR per la Spagna;
ix) 120000 EUR per la Francia;
x) 40000 EUR per la Croazia;
xi) 1115000 EUR per l'Italia;
xii) 20000 EUR per Cipro;
xiii) 20000 EUR per la Lettonia;
xiv) 10000 EUR per la Lituania;
xv) 10000 EUR per il Lussemburgo;
xvi) 165000 EUR per l'Ungheria;
xvii) 5000 EUR per Malta;
xviii) 160000 EUR per i Paesi Bassi;
xix) 25000 EUR per l'Austria;
xx) 95000 EUR per la Polonia;
xxi) 25000 EUR per il Portogallo;
xxii) 165000 EUR per la Romania;
xxiii) 45000 EUR per la Slovenia;
xxiv) 25000 EUR per la Slovacchia;
xxv) 40000 EUR per la Finlandia;
xxvi) 30000 EUR per la Svezia;
xxvii) 140000 EUR per il Regno Unito.
xxviii)
Art. 10 Encefalopatie spongiformi trasmissibili
1. I programmi di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. I programmi pluriennali di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili presentati dalla Grecia e dal Lussemburgo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.
3. Il programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.
4. Il contributo finanziario dell’Unione:
a) è fissato al 100 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 4, lettera h), per:
i) i test rapidi su bovini effettuati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1 e 3 del regolamento (CE) n. 999/2001;
ii) i test rapidi su bovini effettuati conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2 del regolamento (CE) n. 999/2001, nell’ambito dei programmi di Bulgaria, Croazia e Romania o nell’ambito dei programmi di altri Stati membri di cui ai paragrafi da 1 a 3 in bovini provenienti da Stati membri non inclusi nell’allegato della decisione 2009/719/CE della Commissione9 o da paesi terzi;
iii) i test rapidi su ovini e caprini:
conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, e all’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001,
fino al numero intero necessario a soddisfare le prescrizioni minime di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punti 2 e 3,
iv) i test molecolari iniziali a rilevazione mirata da eseguire conformemente all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i) del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) è fissato al 75 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 4, lettera h), per i test rapidi sui bovini effettuati conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2 del regolamento (CE) n. 999/2001, che non rientrano nella lettera (a), punto ii);
c) è fissato al 100 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 3 per:
i) gli esami di verifica, diversi dai test rapidi, di cui all’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per test;
ii) gli esami di genotipizzazione, sino a un importo massimo di 6 EUR in media per test;
d) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali in caso di:
abbattimento e distruzione di bovini sino a un importo massimo di 500 EUR in media per animale;
abbattimento e distruzione di ovini e caprini sino a un importo massimo di 70 EUR in media per animale;
macellazione obbligatoria di ovini e caprini a norma dell’allegato VII, capitolo B, punto 2.2.2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 999/2001, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per animale, e
e) e non supera i seguenti importi:
i) 260000 EUR per il Belgio;
ii) 330000 EUR per la Bulgaria;
iii) 165000 EUR per la Repubblica ceca;
iv) 2390000 EUR per la Germania;
v) 45000 EUR per l'Estonia;
vi) 755000 EUR per l'Irlanda;
vii) 1355000 EUR per la Grecia;
viii) 1525000 EUR per la Spagna;
ix) 7700000 EUR per la Francia;
x) 2115000 EUR per l'Italia;
xi) 300000 EUR per la Croazia;
xii) 815000 EUR per Cipro;
xiii) 65000 EUR per la Lettonia;
xiv) 75000 EUR per la Lituania;
xv) 30000 EUR per il Lussemburgo;
xvi) 660000 EUR per l'Ungheria;
xvii) 15000 EUR per Malta;
xviii) 465000 EUR per i Paesi Bassi;
xix) 175000 EUR per l'Austria;
xx) 1220000 EUR per la Polonia;
xxi) 475000 EUR per il Portogallo;
xxii) 1060000 EUR per la Romania;
xxiii) 115000 EUR per la Slovenia;
xxiv) 170000 EUR per la Slovacchia;
xxv) 100000 EUR per la Finlandia;
xxvi) 105000 EUR per la Svezia;
xxvii) 1475000 EUR per il Regno Unito.