Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 dicembre 2013 recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE [notificata con il numero C(2013) 8776] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/752/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio)1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
La decisione 2006/771/CE della Commissione2 armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, tra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l’apertura di porte, impianti medici e sistemi di trasporto intelligenti. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati in paesi diversi; la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici.
La decisione 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio3 (RSPP), impone agli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, di favorire, ove opportuno, l’uso collettivo e l’uso condiviso dello spettro radio, al fine di migliorarne l’efficienza e la flessibilità.
Vista la crescente importanza dei dispositivi a corto raggio per l’economia e la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, potrebbero essere elaborate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio; le suddette nuove applicazioni richiedono aggiornamenti periodici delle condizioni di armonizzazione dello spettro.
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha dato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) mandato permanente di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.
Le decisioni 2008/432/CE4, 2009/381/CE5 e 2010/368/UE6 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione7 hanno già modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE, sostituendo l’allegato.
Nella relazione del marzo 20138, presentata nell’ambito del summenzionato mandato, la CEPT ha comunicato alla Commissione, come richiesto, i risultati dell’analisi delle categorie «tipo di apparecchiature a corto raggio» e «altre restrizioni d’uso» di cui all’allegato della decisione 2006/771/CE e ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici nello stesso allegato.
I risultati del mandato sottolineano che le apparecchiature a corto raggio che operano su base non esclusiva e condivisa necessitano, da un lato, di certezza giuridica sulla possibilità di utilizzo dello spettro su base condivisa; ciò può essere realizzato attraverso condizioni tecniche d’uso condivise e prevedibili delle bande armonizzate che ne garantiscano un uso affidabile ed efficiente. Tali apparecchiature a corto raggio necessitano, d’altra parte, anche di una flessibilità sufficiente a consentire un’ampia gamma di applicazioni in modo da massimizzare i vantaggi offerti dalle innovazioni senza fili nell’Unione. È pertanto necessario armonizzare determinate condizioni tecniche d’uso per evitare le interferenze dannose e garantire la massima flessibilità possibile, favorendo al contempo un uso affidabile ed efficiente delle bande di frequenza da parte delle apparecchiature a corto raggio.
A tal fine, occorre eliminare il concetto di «tipo» di dispositivi a corto raggio e armonizzare le categorie di tali dispositivi. Due tipologie di categorie consentirebbero di creare contesti prevedibili di condivisione per un intero gruppo di apparecchiature a corto raggio. Le apparecchiature a corto raggio in queste categorie sono raggruppate sulla base di meccanismi tecnici di accesso allo spettro simili oppure sulla base di scenari d’uso comuni che determinano la prevista densità di diffusione.
Il campo di applicazione delle categorie, quali definite nell’allegato tecnico, assicura agli utenti la prevedibilità in relazione ad altre apparecchiature a corto raggio che possono utilizzare la stessa banda di frequenze su base non esclusiva e condivisa. Ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità9 (direttiva R&TTE), i fabbricanti devono, nell’ambito di tali categorie, garantire che le apparecchiature a corto raggio evitino in maniera efficace le interferenze pregiudizievoli con altre apparecchiature a corto raggio.
Nelle bande di frequenza specifiche coperte dalla presente decisione, la combinazione tra le categorie armonizzate dei dispositivi a corto raggio e le condizioni tecniche d’uso (banda di frequenze, limite di potenza di trasmissione/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza, parametri aggiuntivi e altre restrizioni d’uso) stabilisce un ambiente di condivisione armonizzato in modo da consentire ai dispositivi a corto raggio di condividere tra loro l’uso dello spettro radio su base non esclusiva, indipendentemente dalla finalità di tale uso.
Al fine di salvaguardare la certezza del diritto e la prevedibilità degli ambienti armonizzati di condivisione, l’uso di bande armonizzate per le apparecchiature a corto raggio non facenti parte di una categoria armonizzata o aventi parametri tecnici meno restrittivi sarebbe consentito solo nella misura in cui ciò non pregiudichi il relativo ambiente di condivisione.
Il 6 luglio 2011, la Commissione ha affidato al CEPT un ulteriore mandato, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 676/2002/CE, di svolgere i necessari studi tecnici a sostegno di un eventuale riesame della decisione 2005/928/CE della Commissione, del 20 dicembre 2005, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea10, al fine di assicurarne un uso efficiente conformemente all’articolo 5 di detta decisione.
Nella relazione11 presentata nel giugno 2012 in risposta al summenzionato secondo mandato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di integrare, nella prossima modifica dell’allegato della decisione 2006/771/CE, misure di armonizzazione esistenti e aggiuntive per le apparecchiature di bassa potenza/a corto raggio nella banda di frequenze 169 MHz, al fine di aumentare la visibilità e la trasparenza della gamma di frequenza armonizzata (169,4-169,8125 MHz).
In base ai risultati del lavoro della CEPT è possibile ottimizzare le condizioni normative per le apparecchiature a corto raggio. L’armonizzazione delle condizioni di accesso allo spettro radio permetterebbe di conseguire l’obiettivo, fissato dal programma per la politica dello spettro radio, di promuovere l’uso collettivo dello spettro nel mercato interno per le categorie di apparecchiature a corto raggio.
Occorre pertanto modificare l’allegato della decisione 2006/771/CE e abrogare la decisione 2005/928/CE.
Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite dalla presente decisione, per utilizzare lo spettro efficacemente in modo da evitare interferenze dannose, devono altresì ottemperare alla direttiva R&TTE, ottemperanza che è dimostrata dal rispetto di norme armonizzate o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013 Per la Commissione Neelie Kroes Vicepresidente