Decisione del Consiglio del 16 dicembre 2013 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2014/5/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles1 («accordo») mediante il regolamento (CE) n. 1562/20062.
Le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo erano fissate in un protocollo3. Il protocollo più recente scade il 17 gennaio 2014.
Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica delle Seychelles, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo che fissi le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo («nuovo protocollo»).
In esito a tali negoziati, il 10 maggio 2013 è stato siglato il nuovo protocollo.
Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno applicare il nuovo protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 18 gennaio 2014.
È opportuno firmare il nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma, a nome dell'Unione, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («protocollo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Art. 3
Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2014, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013 Per il Consiglio Il presidente V. Jukna