Decisione del Consiglio dell'11 febbraio 2014 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2014/164/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Gli elementi del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, che completa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata («protocollo»), che rientrano tra le competenze dell’Unione sono stati negoziati dalla Commissione, previa autorizzazione del Consiglio, a nome dell’Unione.
Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio1, il protocollo è stato firmato il 16 gennaio 2002, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
La conclusione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale2 è stata approvata a nome dell’Unione con decisione 2004/579/CE del Consiglio3, condizione necessaria affinché l’Unione possa diventare parte del protocollo, ai sensi dell’ articolo 37, paragrafo 2, della detta convenzione.
Il protocollo contiene misure che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune dell’Unione. L’Unione ha adottato una serie di norme volte ad agevolare, eliminando gli ostacoli, il trasferimento di armi convenzionali all’interno del mercato unico o volte a disciplinare l’esportazione di armi verso paesi terzi.
Uno strumento giuridicamente vincolante relativo a norme internazionali comuni del più elevato livello possibile sul trasferimento e il controllo delle armi afferisce a materie di competenza esclusiva dell’Unione, in quanto ricadono entrambi nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune dell’Unione o perché è probabile che la conclusione del protocollo possa incedere o alterare i suddetti atti giuridici dell’Unione o ne modifichi il campo di applicazione.
Nella misura in cui le disposizioni del protocollo rientrano nell’ambito della competenza attribuita all’Unione, occorre che l’accordo sia approvato a nome dell’Unione.
In occasione del deposito dello strumento di approvazione, l’Unione è anche tenuta, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del protocollo, a dichiarare il proprio ambito di competenza riguardo alle materie disciplinate dal protocollo.
Il controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco all’interno dell’Unione europea, come pure le formalità per la circolazione delle armi da fuoco tra gli Stati membri sono disciplinati dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio4.
Le norme e le procedure applicabili ai trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa sono disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DÉCISIONE:
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014 Per il Consiglio Il presidente E. Venizelos