Decisione di esecuzione della Commissione del 24 febbraio 2014 che modifica la decisione 2004/3/CE per quanto riguarda le classi dell’Unione applicabili [notificata con il numero C(2014) 1081] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/105/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate1, in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,
La decisione 2004/3/CE della Commissione2 fa riferimento alle classi di tuberi-seme di patate di base definite dalla direttiva 93/17/CEE della Commissione3. La direttiva 93/17/CEE è stata sostituita dalla direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione4. Tale direttiva stabilisce i requisiti in merito agli organismi nocivi, nonché altri requisiti.
In considerazione di tale sostituzione è pertanto necessario modificare di conseguenza i riferimenti alle classi di cui alla decisione 2004/3/CE. I nuovi riferimenti dovrebbero corrispondere esclusivamente ai requisiti in merito agli organismi nocivi.
La decisione 2004/3/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
È opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla stessa data di applicazione della direttiva di esecuzione 2014/20/UE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’articolo 1 della decisione 2004/3/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Gli Stati membri elencati nella colonna 1 dell’allegato I sono autorizzati, per le regioni indicate a fronte della rispettiva denominazione nella colonna 2 di detto allegato, a limitare la commercializzazione di tuberi-seme di patate ai tuberi-seme di base come segue: a) per la produzione di tuberi-seme di patate, ai: i) tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe S dell’Unione” al punto 1, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 1, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione5; oppure ii) tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe SE dell’Unione” al punto 2, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 2, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE; b) per la produzione di patate, ai: i) tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe S dell’Unione” al punto 1, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 1, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE; ii) tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe SE dell’Unione” al punto 2, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 2, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE; oppure iii) tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe E dell’Unione” al punto 3, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 3, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE.
Art. 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2014 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione