Decisione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modifica della decisione 2007/479/CE sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (2014/110/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
Con la decisione 2007/479/CE2 la Commissione ha deciso che le misure previste all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio3, notificate dal Belgio alla Commissione il 10 dicembre 2003, sono compatibili con il diritto comunitario. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di giustizia4.
L’articolo 3 bis della direttiva 89/552/CEE è stato sostituito dall’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE.
Con lettera del 19 novembre 2013 il Regno del Belgio ha notificato alla Commissione una delibera (arrêté) del 17 gennaio 2013, adottata dal governo della Comunità francese del Belgio, che modifica le misure che si applicano a tale Comunità.
La Commissione ha constatato che la delibera del 17 gennaio 2013 adottata dal governo della Comunità francese del Belgio riguarda soltanto aggiornamenti terminologici e modifiche formali e di lievissima entità alle misure originariamente notificate alla Commissione nel 2003, che erano state esaminate dalla Commissione e avevano portato all’adozione della decisione di cui al considerando 1. La delibera summenzionata apporta solo modifiche formali e terminologiche alle misure. Più nello specifico, essa sostituisce il titolo della misura, sostituisce poi in tutto il testo l’espressione «servizi di radiodiffusione televisiva» con l’espressione «servizi televisivi lineari», modifica la definizione di «emittente» che esercita un diritto di esclusiva per un evento di particolare rilevanza (senza che tale modifica terminologica riguardi emittenti diverse da quelle interessate dalle misure inizialmente notificate) e infine ribadisce il diritto dell’emittente di diffondere l’evento attraverso un servizio televisivo lineare non liberamente accessibile, a condizione di aver già proposto tale evento ai fornitori di servizi lineari liberamente accessibili.
La Commissione ha informato gli altri Stati membri dell’intenzione del governo della Comunità francese del Belgio di adottare le misure di modifica e della loro adozione definitiva, come indicato al considerando 3, nel corso della 34esima e 38esima riunione del comitato istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 2010/13/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2007/479/CE è così modificata:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Le misure di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dal Belgio alla Commissione il 10 dicembre 2003, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 158 del 29 giugno 2005, modificate da una misura pubblicata nel Moniteur belge (Gazzetta ufficiale del Belgio) del 19 marzo 2013 [C-2013/29212], pag. 16401 e notificate alla Commissione il 26 novembre 2013 a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5, sono compatibili con il diritto dell’Unione.
2) è aggiunto il seguente articolo 3: «Articolo 3 Le misure adottate dal Belgio, che modificano le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, ed elencate nell’allegato A, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.»;
3) è aggiunto l’allegato A figurante nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso